Limite di Euro 1.000 per la circolazione del contante

Il Decreto Salva Italia modifica le norme sulla tracciabilità del danaro contante.

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Limite di Euro 1.000 per la circolazione del contante

Con il Decreto Monti denominato "Salva Italia" cambiano le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
La norma serve a favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione e sarà accompagnata anche dall'introduzione di un regime tributario premiale per chi invia tutti i propri dati all'agenzia delle Entrate attraverso canali telematici.
Le imprese che rispetteranno queste regole, aprendo di fatto alla trasparenza i propri conti, potranno applicare gli attuali «regimi speciali» e godrebbero anche di qualche agevolazione negli accertamenti attraverso gli studi di settore.


Nel dettaglio tutte le novità per i consumatori:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

E’ vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, di importi pari o superiori a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito attraverso le banche.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane, e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre 2011.

 

   Vedi anche il nuovo Vademecum: Limiti di Utilizzo del Contante.


 

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