Modifiche alla Mediaconciliazione
Con Decreto Ministeriale del luglio 2001 (pubblicato in G.U. 197 del 25/8/2011) sono state introdotte alcune importanti modifiche al Regolamento (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180) della Mediaconciliazione.

E' entrato in vigore il Decreto Ministeriale 145 del 2011 (intitolato “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”) che apporta rilevanti novità al Regolamento della mediazione (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180) o mediaconciliazione, come comunemente denominata e Fatturamica.it mette a disposizione il testo aggiornato.
Le numerose richieste di modifica del D.M. 180 del 2010 sono sfociate, finalmente, in un provvedimento che tenta di salvaguardare le esigenze di professionalità e di tutela, invocate da più parti anche se, naturalmente, non mancano le voci di delusione, in particolare da parte di chi chiedeva l'abolizione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione preventiva rispetto al contenzioso giudiziario.
Alcune delle novità introdotte:
- maggiore controllo, sugli enti di conciliazione o di formazione, da parte degli organismi del Ministero della Giustizia, fino a rendere possibile l'Ispezione del temuto "Ispettorato generale del Ministero della Giustizia";
- maggiore aggiornamento e formazione dei mediatori attraverso frequentazione obbligatoria di corsi di aggiornamento almeno biennali ed un tirocinio su almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione. Era uno dei punti dolenti della previgente regolamentazione e molti sollevavano il problema della possibile non sufficiente professionalità dei mediatori, in particolare su specifiche materie;
- onere di svolgere l'incontro anche in caso di mancata presenza di una parte, una specie di contumacia, soltanto a seguito del quale potrà essere rilasciato il verbale di mancata conciliazione;
- rivisto in parte il criterio di determinazione dei costi della mediazione. Economico il caso della mancata partecipazione di tutte le parti convocate stante la dizione normativa che prevede che "deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento". Modifica necessaria alla precedente disciplina stante l'eccessivo costo della mediazione nel caso in cui tutti gli interessati al contenzioso non avessero aderito all'iniziativa.
Di seguito il link al testo del Regolamento 180/10 modificato con le ultime novità.