Perenzione del Giudizio di Appello
Decadenza del giudizio di Appello e di Cassazione salvo deposito di istanza di trattazione. Termine di 6 mesi per la presentazione.

Il termine inizialmente previsto dall'art. 26 della Legge 183/2011 per evitare l'estinzione dei giudizi di appello e di cassazione è stato modificato.
Con Decreto Legge del 22 dicembre 2011, n. 212 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22-12-2011 è stata modificata l'iniziale disposizione dell'art. 26 del Decreto Sviluppo, articolo 26 intitolato "Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle corti di appello".
Il nuovo testo risulta essere il seguente:
"1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.»
Attenzione, pertanto: non verrà più fatta comunicazione da parte della cancelleria come inizialmente previsto.
L'ordine degli avvocati di Milano ha messo a disposizione un fax simile di istanza da presentare alle corti d'appello e alla Corte di Cassazione che puoi scaricare qui: istanza.