Approvata in via definitiva la Riforma Forense

La Riforma Forense è legge.

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Approvata in via definitiva la Riforma Forense

Approvata in via definitiva e come ultimo atto di questo parlamento (assieme alla legge di stabilità) la Riforma dell'attività Forense. Avevano fatto temere per il buon esito dell'iter approvativo alcune sopensioni della seduta per mancanza del numero legale.
Esulta il Consiglio Nazionale Forense che aveva voluto fortemente e si era battuto fino all'ultimo perché l'avvocatura fosse dotata in questa legislatura di una nuova legge. Scrive in un comunicato stampa il presidente Alpa: "è con orgoglio e commozione che vi annuncio l’approvazione della riforma forense. Non deluderemo le aspettative in noi riposte. L’Avvocatura saprà conservare i valori della tradizione e ammodernarsi assecondando le esigenze di una società moderna. Grazie alla riforma i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più efficiente. I giovani avranno maggiori opportunità di lavoro".

La nuova legge, in realtà, e come sovente accade, delega una buona parte della messa a punto delle novità a regolamenti governativi e ministeriali da emanarsi nei prossimi anni (addirittura prossimi otto anni).

"L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti" afferma la legge, aggiungendo che "L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza" svolge la propria attività. "L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale" continua la nuove legge e aggiunge "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza". Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

Si specifica anche quale sia l'ambito di attività dell'avvocato, perché viene indicata una riserva di esclusività: "Sono attività esclusive dell’avvocato, ... l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. ... l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati", con ciò tamponando il continuo tentativo di riduzione dell'ambito della esclusività dell'attività forense.

Le Associazioni fra Avvocati e Società; stabilito il principio per cui l'attività forense è riservata agli iscritti all'albo anche quando viene svolta in forma di associazione (anche in partecipazione) o di società. L'art. 4 della nuova legge prescrive, infatti, che: "La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale ... Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo". La forma multidisciplinare è, pure, ammessa ma il tutto rimandato ad un apposito decreto che dovrà determinare quali professionisti possano essere inseriti in un associato professionale assieme ad avvocati. Ugualmente rinviata ad un Decreto Legislativo la modalità di svolgimento dell'attività forense in forma di società, aggiungendo il criterio direttivo a cui il governo dovrà attenersi che prevede "che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo".

I Compensi: principio cardine della nuova normativa è che il compenso è libero, aggiungendo che l'avvocato può anche esercitare la propria attività in forma gratuita (art 13). E' pattuito, di regola, per iscritto (non si comprende l'inciso "di regola") al momento del conferimento dell'incarico. Torna il divieto del patto di quota lite? Si voraà comprendere il senso del termine "bene" nel seguente comma 4 dell'art. 13 : "Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa". Ritorna il rimborso forfetario delle spese, il 12,5% per intenderci.

Le Specializzazioni andranno regolamentate con un apposito regolamento ma il principio è che l'avvocato potrà ottenere e indicare il titolo di specialista.

La Pubblicità: l'art. 10 della nuova legge stabilisce che "
1. è consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale
".
Dizione ancora generica che darà, riteniamo, ancora spazio a rilievi disciplinari.

E così molte altre indicazioni, definizioni e norme.

Mettiamo a disposizionbe il testo completo per l'analisi personale del provvedimento: Legge Riforma Forense.


 

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