Autocertificazione dei rischi lavorativi negli studi professionali. Scade il 31.12.12

Sicurezza sul lavoro negli studi professionali. L'autocertificazione solo fino a fine anno 2012.

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Autocertificazione dei rischi lavorativi negli studi professionali. Scade il 31.12.12

Scade a fine anno la possibilità data alle piccole realtà imprenditoriali, compresi gli studi professionali, che occupano fino a 10 dipendenti, di regolarizzare gli adempimenti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, mediante semplice autocertificazione.
A partire dal primo gennaio 2013, infatti, anche queste piccole realtà produttive dovranno adeguarsi alle procedure di valutazione dei rischi dettati dalla normativa, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della Legge 81 del 2008.
Questo è quanto dispone l'art. 5 della legge appena citata, così come modificato dalla L. 101/2012 di conversione del D.L. 57/2012.

Va ricordato che ai sensi di legge rientrano nel novero dei dieci dipendenti (di cui alla normativa) anche il numero dei praticanti, con o senza retribuzione, presenti nello studio professionale.


Il testo dell'art. 5 così, come modificato, è il seguente:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).


 

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