Benefici prima casa anche con l´Usucapione
Tassazione prima casa anche in caso di acquisizione per usucapione. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate si esprime (con RISOLUZIONE N. 25/E) in merito al trattamento fiscale dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, di un immobile adibito a residenza dell'usucapente.
Nel caso di trasferimenti immobiliari derivanti da una sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria va applicato l’articolo 8 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131 del 1986, secondo il quale vanno applicate le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti. "In particolare", afferma la risoluzione "la nota II bis al suddetto articolo, introdotta con l’art. 23, co. 2, del D.L. 69 del 1989, ha equiparato la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà".
L'Agenzia delle Entrate cita anche l'orientamento della Corte di Cassazione: Precisamente scrive: "La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul punto affermando che l’evoluzione della normativa relativa alle c.d. agevolazioni “prima casa” ha comportato delle modifiche in termini di “requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento” guardando con favore anche agli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso".
Concludendo, quindi nel seguente modo:
"Pertanto, alla luce dei chiarimenti illustrati, si reputa condivisibile l’interpretazione che vale ad estendere l’applicabilità dei benefici “prima casa”, limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione.
Si precisa, comunque, che, nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 per l’accesso all’agevolazione, andrà effettuata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.