Costituisce compenso professionale l'indennizzo all'Amministratore di Sostegno

Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate in materia di compenso dell'amministratore di sostegno

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Costituisce compenso professionale l'indennizzo all'Amministratore di Sostegno

Con risoluzione n° 2/E l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire se l'emolumento a titolo di indennità corrisposto per lo svolgimento dell'attività di Amministratore di Sostegno costituisca un reddito professionale e quindi un reddito da lavoro autonomo oppure no.

L'obiezione a questo tipo di inquadramento veniva ricondotta dall'istante da un lato al dato letterale (indennità), dall'altro con un richiamo ad una ordinanza della Corte Costituzionale (n° 1073 del 24.11.1988) che aveva riconosciuto la natura non retributiva dell'indennità corrisposta al tutore.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tuttavia la tesi prospettata dal contribuente non è corretta.

Primariamente l'istituto della Amministrazione di Sostegno è relativamente nuovo e successivo all'ordinanza della Coste Costituzionale che sarebbe, pertanto, non invocabile.
In secondo ordine va la considerazione secondo la quale il giudice possa "scegliere l'amministratore di sostegno anche al di fuori dell'ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, anche persone giuridiche, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti". Familiari o conviventi presterebbero la propria opera gratuitamente, salvo rimborso delle spese.


Quando invece sia un professionista, e nel caso di specie un avvocato, ad essere incaricato dell'Amministrazione di Sostegno, l'Agenzia delle Entrate "ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633."

 

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