Decreto Ministeriale di attuazione vendita prodotti agro-alimentari
Emanato il decreto ministero dell'agricoltura 199 del 2012 sulla vendita dei prodotti Agro-Alimentari

Il Decreto Legge n° 1/12 (cosiddetto decreto Liberalizzazioni) all'art. 62 aveva introdotto una norma di rilevante impatto nella materia della vendita dei prodotti alimentari ed agricoli. Una materia di nicchia ma neanche tanto se si pensa che una buona percentuale del traffico nazionale di merce riguarda appunto i prodotti agro-alimentari.
Sull'art. 62 avevamo già dedicato una notizia, enfatizzando la sanzione della nullità per i contratti che dovevano avere da allora la forma scritta, oltre ad altri requisiti, come l'indicazione delle quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento.
Il Decreto Liberalizzazioni, tuttavia, oltre che rinviare l'entrata in vigore delle norme di 7 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rimandava ad un emanando Decreto Ministeriale la previsione di norme applicative.
E' stato, quindi, emanato nei giorni scorsi il Decreto del Ministro delle politiche Agrigole Alimentari e Forestali n° 199 del 19 ottobre 2012.
Il decreto introduce ulteriori specificazioni riguardo ai documenti di trasporto e alle fatture. Questi, oltre che riportare la descrizione della merce come su indicato, dovranno contenere la dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
Vietate le pratiche commerciali scorrette come quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
Pare, invece, norma da poco ma rischia di introdurre un concetto che si estende ad altri settori la previsione dell'art. 5 comma 3 laddove prescrive che "Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento ..." , gli interessi di mora, "... la data di ricevimento della fattura e' validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale". Gli interessi di mora sono quelli del D. Lgs. 231/02 aumentati di 2 punti percentuali.
E' evidente, quindi, che l'applicazione degli interessi di mora dovrà sottostare alla puntuale dimostrazione del termine iniziale di decorrenza dovendosi provare in un modo particolarmente severo la consegna della fattura. Salvo il caso della previsione della consegna a mani che, si può immaginare, abbia un senso solamente ove risulti una dicitura come "recevuto il ... ".