Fatta chiarezza sul Privilegio Artigiano
Il Decreto Semplificazioni specifica il criterio per l'individuazione dell'impresa artigiana privilegiata ex art. 2571-bis

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", e pubbblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, con la modifica di un breve inciso chiarisce definitivamente uno dei noti problemi di interpretazione dell'art. 2571-bis del codice civile.
L'art. 2571-bis, prevede ora, al numero cinque quanto segue:
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
Abbiamo posto in grassetto la novità normativa.
La vecchia querelle su quale fosse il criterio per l'individuazione della artigianalità (e in prevalenza individuato da dottrina e giurisprudenza nel concetto di piccolo imprenditore da codice civile, quando addirittura non si faceva riferimento ai parametri della legge fallimentare, ma sostanzialmente in una situazione dove si era diversamente artigiani da un tribunale all'altro) è ora chiarito con il dettato legislativo.
Pare una banalità, ma non lo è; possiamo affermare che da oggi, al fine di ottenere il privilegio artigiano ex art. 2571-bis codice civile, basti essere artigiani secondo "le disposizioni legislative vigenti", vale a dire, semplificando, essere riconosciuti artigiani dalla Camera di Commercio.
Sarà sufficiente, quindi, al fine della formulazione della domanda di privilegio, crediamo e salvo smentite, allegare una semplice visura della CCIAA.
[[AGGIORNAMENTO:
vedi ora "Requisiti dell'impresa artigiana ai fini del privilegio di cui all'art 2751 bis n. 5"]]