La Riforma delle Professioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali - D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

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La Riforma delle Professioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 Agosto 2012, il tanto discusso Regolamento sulle Professioni. Si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137.
Gli Ordini Professionali restano e così pure gli Albi, in modo del tutto paragonabile al precedente regime.

Libertà di accesso alle libere professioni salvo il caso sia prescirtto l'esame di Stato ed il conseguimento del necessario titolo scolastico; gli Ordini Professionali territoriali terranno un Albo dei propri iscritti da comunicare all'Albo Unico Nazionale.

La Pubblicità: secondo l'art. 4 del Regolamento, è "ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa"; tuttavia deve avere per oggetto l'attività svolta, l'eventuale specializzazione o i "titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni".
Secondo la nuova normativa "La pubblicita' informativa ... dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

Obbligo di Assicurazione: ogni professionista è obbligato a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura del rischio professionale, "comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso". La mancanza della copertura assicurativa comporta illecito disciplinare.

Il Tirocinio durerà 18 mesi e potrà essere svolto per sei mesi "presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione", oppure "in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio".
Il professionista presso cui si svolge il tirocinio dovrà avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo.
E' chiarito che "Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale".

Il Regolamento contiene dei Capi specifici per la professione di Avvocato e quella di Notaio.

Per la professione di Avvocato, singolare che la particolarità prevista debba essere quella del domicilio professionale: prescrive l'art 9 del Regolamento, che "l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale".

Rinviamo al testo completo del Regolamento che si trova in questa pagina.

 

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