Le Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale ampliano le competenze
Le sezioni della Proprietà Industriale rinominate Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. L'occasione per chiedere un aumento del Contributo Unificato

Il nuovo decreto Monti soprannominato Cresci-Italia ha introdotto la modifica di alcune norme del Decreto Legislativo 26 giugno 2003 n° 168 istitutivo delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale, vale a dire marchi e brevetti, presso i Distretti di Corte d'Appello.
Queste sezioni specializzare vengono, ora, rinominate Sezioni Specializzate in "Materia d'Impresa".
Le nuove competenze sono, da un lato, quelle in materia di azioni di classe come lascia intendere la prima parte del novellato art 3 del D. lgs 168 del 2003.
Ma è la seconda parte dello stesso articolo a far emergere la vera novità, vale a dire la competenza in materia societaria, o meglio in materie riguardanti le "società per azioni" e le "società in accomandita per azioni".
Il secondo comma dell'art. 3, infatti, così recita:
"Le Sezioni Specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del C.C. ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui capacità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'art. 2395, primo comma n. 3, all'art 2497-septies e all'art 2545-septies c.c.;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI c.c., quando sussiste la giurisprudenza del Giudice Ordinario".
Viene spontaneo pensare che si sia creata una strada privilegiata di competenze e celerità processuali per le grandi aziende, appunto le società per azioni, lasciando nella solita brodaglia il resto dell'attività imprenditoriale.
Ma vi è anche il pedaggio da pagare per ottenere questa via privilegiata.
Naturalmente, infatti, l'occasione era ghiotta per un cospicuo aumento del Contributo Unificato in queste materie. Viene introdotto, infatti, il comma 1-ter all'art 13 del T.U. Spese di Giustizia che così recita:
"Per i processi di competenza delle Sezioni Specializzate di cui al D.Lgs 26 giugno 2003 n° 168, e successive modificazioni, il Contributo Unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis".
Le nuove disposizioni di applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto.