Liquidazione IVA solo al momento del pagamento
La Liquidazione dell'IVA segue il criterio per cassa secondo l'art 32-bis del D.L. 83/12 convertito in legge

Con legge di conversione (Legge 7 agosto 2012 n. 134) del cosiddetto decreto sviluppo (D.L. n. 83 del 2012) viene introdotta una novità sul regime IVA, rilevante sia per le imprese che per professionisti e artigiani.
La Liquidazione dell'IVA per gli esercenti arti o professioni potrà seguire il criterio per cassa, vale a dire che la liquidazione sarà rinviata al momento del percepimento del corrispettivo, mentre rimane la possibilità del committente-cliente di detrarre immediatamente l'imposta relativa al corrispettivo, anche se non pagato.
La fattura dovrà avere una apposita dicitura e l'imposta dovrà, comunque, essere versata trascorso un anno dall'emissione della fattura.
La Direzione dell'Agenzia delle Entrate e io Ministero dell'Economia e Finanze dovranno determinare le modalità operative del nuovo regime.
Ecco l'art. 32-bis del Decreto Legge 83/12, convertito in legge:
Art. 32 bis
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.------------------------
Riferimenti normativi:
- la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, reca modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione ed e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189.
- l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che reca Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario, abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7. Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo». In vigore dal 29 gennaio 2009
- Si riporta l'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
«10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse.».