Modifiche al grado di appello civile
Nuove norme per l'accelerazione del contenzioso civile. Pericolosa l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.

L’articolo 27 del decreto sviluppo ha introdotto alcune modifiche anche alla disciplina del giudizio di appello in un'ottica di accelerazione del contenzioso civile.
Nel tentativo di scoraggiare un uso pretestuoso degli strumenti processuali, la prima novità è l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio per la parte che abbia abusato dei suoi poteri processuali presentando istanze inammissibili o manifestamente infondate.
Secondo la nuova normativa, infatti, la presentazione di domande, istanze e, comunque, di richieste inammissibili ovvero manifestamente infondate non determina soltanto un pregiudizio nei confronti dell’altra parte che per effetto di quelle richieste è costretta a difendersi ma anche un effetto di sistema perché impiegano gli uffici giudiziari che ben avrebbero potuto essere utilizzati per la trattazione del contenzioso più urgente e necessario.
Con una aggiunta all'art 283 del codice di procedura civile, dopo la norma relativa alla conosciuta possibiibilità di ottenere una pronuncia in merito alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata, viene introdotto il seguente comma:
“se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”
L'ordinanza, invece, per il nuovo dettato legislativo "non è impugnabile".
Altra novità riguanda la possibilità di assegnare ad un giudice delegato l'espletamento di funzioni per le quali la presenza di un Collegio è parsa eccessiva. L'art. 350 cpc è stato ampliato, infatti, aggiungendo dopo le parole "la trattazione dell'appello è collegiale" la seguente: "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti".
Si introduce, poi, un ultimo comma dell’articolo 351 con il quale si da spazio anche per il giudizio di appello alle sentenze immediate già patrimonio del giudizio di primo grado. Infatti se all’udienza prevista dal primo comma il giudice “ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione della sospensiva è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire”.