Responsabilità solidale negli Appali per trattamenti ai lavoratori
Il Decreto Semplificazioni in materia di responsabilità del committente per oneri previdenziali dell´appaltatore.

Il recente Decreto sulle Semplificazioni (Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5) determina la durata della responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore principale verso gli oneri retributivi e previdenziali dei subappaltatori.
La norma, infatti, fissa in due anni la durata massima della solidarietà e limita l'esposizione ai soli importi non versati e non anche alle sanzioni civili.
Il provvedimento rileva anche ai fini delle conseguenze del mancato rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), materia assai controversa e dai confini talvolta incerti.
Riportiamo il nuovo art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276 del 2003
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".