Sentenza delle Sezioni Unite sugli Abogados
Recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sull'esercizio della professione in Italia da parte degli avvocati stranieri.

La Cassazione, nella recente sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a Sezioni Unite, ha sancito l'illegittimità delle condotte tenute dagli Ordini degli Avvocati italiani relativamente alle richieste di iscrizione all'albo presentate ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d. lgs. 96/01, ritenendo che gli ordini forensi non possono, a loro discrezione e pur a seguito dei pareri conformi espressi dal CNF, subordinare l'iscrizione a requisiti "atipici", non previsti dalla normativa applicabile in materia.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale prassi costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che hanno ottenuto la qualifica professionale in uno Stato Membro UE.
I c.d. "abogados" (definiti tali in quanto registrati ad un ilustre colegio de abogados spagnolo) possono, dunque, esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, sempre previa iscrizione presso un Ordine nel quale l'abogado decida di stabilirsi.
Unico requisito normativamente previsto, per la Cassazione, è dunque il certificato di iscrizione rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata direttiva.
La sentenza per esteso può essere visionala alla seguente pagina del blog dell'avv. Paolo Alfano.