'Sono abrogate le tariffe professionali'
L'art. 9 del Decreto Legge n. 1/12 sulle liberalizzazioni elimina tout-court le tariffe professionali.

"Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", così si esprime l'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 pubblicato in G.U. il 24.1.12.
Dopo anni di discussioni il governo Monti lo ha fatto: eliminata con una sola frase una tradizione ed una prassi che risale a qualche precedente generazione di professionisti.
Dagli avvocati, ai commercialisti, agli architetti piuttosto che agli ingegneri (e così per altri ancora) viene tolto il punto di riferimento per il calcolo delle proprie parcelle.
Non c'è più un minimo ed un massimo da rispettare. La parcella ad oggi si contratta con il cliente, introducendo per la prima volta un sistema che sarà pure tipico della prassi commerciale, ma assai avulso dalle abitudini oramai inveterate degli studi professionali, in particolare degli avvocati.
Qualche professionista preferirà adottare un elenco analitico rispondente all'attività da svolgere, altri, invece, proporranno un forfait. Oramai tutto è lecito.
Solamente qualora la parcella debba essere liquidata da un organo giurisdizionale, così recita il comma 2 del suddetto articolo 9, "il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante".
Ci si deve aspettare, quindi, che abrogate le leggi con le quali sono state adottate le tariffe professionali, con decreto ministeriale venga (e speriamo a breve) introdotto un nuovo sistema di parametri a cui fare riferimento.
"Il compenso per le prestazioni professionali" continua la legge, "è pattuito al momento del conferimento dell'incarico".
Non è più prevista, come da bozza di decreto che era stata pubblicata nei giornali, la forma scritta obbligatoria ma ora è sufficiente la pattuizione e, si aggiunge, "la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta".
Il professionista "rende noto al cliente il grado di complessità dell'incarico" e "deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa", vale a dire la polizza professionale.
Gli ordini professionali già si stanno dando da fare per aiutare gli iscritti e rilasciare un fax simile di pattuizione del compenso.
Questo è l'intero articolo 9 pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.