Tariffe e Società fra Professionisti

La Legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni mantiene il socio di capitale nelle società fra professionisti

Tempo di lettura: 4 minuti circa
Tariffe e Società fra Professionisti

Con la Legge (24 marzo 2012, n. 27) di conversione del cosiddetto Decreto Liberalizzazioni (n° 1/12) abbiamo il testo definitivo delle due contestate norme riguardanti: 1) le tariffe professionali e 2) le società tra professionisti. Le Tariffe Professionali continuano ad applicarsi in sede di liquidazione giudiziale fino alla data di entrata in vigore dei nuovi parametri che saranno individuati dal Ministro della Giustizia.
Il compenso dovrà essere pattuito al conferimento dell'incarico, perlomeno con un preventivo "di massima", e dovrà essere adeguato alla importanza e difficoltà dell'incarico.
Quanto alla società tra professionisti rimane la possibilità di partecipazione alla stessa da parte di soci non professionisti, con la previsione, che rappresenta l'unica concessione fatta alle pressioni dei rappresentanti dei professionisti, che la partecipazione di soci professionisti deve essere tale da determinare una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In sostanza i professionisti devono continuare a essere i "titolari" della società.
Nel caso in cui venga meno tale maggioranza la società potrà essere cancellata dall'ordine o collegio professionale di appartenenza (ma gli ordini non dovevano essere aboliti?)
Le società tra professionisti potranno essere anche cooperative con un numero di soci non interiore a tre.

Riportiamo il testo dell'art. 9, 9bis e 10 della Legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni:

Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 9 bis
Societa' tra professionisti

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale»;
d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari».

 

Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati