Termini di costituzione nella Opposizione a Decreto Ingiuntivo. NovitÃÂ
Nuova Legge di interpretazione autentica sui termini a comparire ridotti della metàin caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si è dovuti ricorrere a Legge ordinaria per porre termine alla querelle riguardante il termine di costituzione dell'opponente il decreto ingiuntivo. E' stata, infatti, emanata la Legge 29 dicembre 2011, n. 218 che entra in vigore il 20 gennaio 2012 anche se, come è evidente, contenendosi anche una norma interpretativa questa avràin ogni caso efficacia anche retroattiva.
Ecco il testo della Legge:
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Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile 1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'» sono soppresse.
ÂÂArt. 2
Disposizione transitoria 1.
Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011.
Certo che a nostro avviso anche la famosa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza 09.09.2010 n° 19246), non aveva volontariamente creato quanto poi si è voluto ravvedere, vale a dire il termine ridotto in ogni caso del termine di costituzione.
In ogni caso, oramai, il caso è chiuso.
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