Consumatori: la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Il nuovo articolo 37-bis del codice del consumo.

La Legge 24 marzo 2012, n° 27 di conversione del Decreto Legge n° 1/2012 introduce nuovi elementi di tutela "bi-direzionali" riguardo alle clausole vessatorie.
Sinora l'unico rimedio possibile competeva al consumatore, il quale poteva contestare la vessatorietà della clausola, eventualmente in sede giudiziale, al fine di farne dichiarare la nullità.
Ora, con la nuova norma, da un lato viene introdotto un controllo di tipo amministrativo che compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può intervenire, non solo su denuncia ma anche d'ufficio, per dichiarare la vessatorietà delle clausole e applicare sanzioni sino, addirittura, a 50.000 euro.
Da altro canto, a difesa delle imprese che utilizzano clausole potenzialmente inquadrabili nella vessatorietà e che vogliono evitare di trovarsi condannate o sanzionate per tale fatto, si è prevista la possibilità da parte di queste di farsi certificare la non vessatorietà mediante apposita istanza alla stessa Autorità garante.
Riportiamo di seguito il testo dell'art. 37-bis del Codice del Consumo.
Art. 37-bis
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo' sentire le autorita' di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonche' le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.