Contributo unificato e Diritti della Persona

Contributo Unificato: considerazioni a margine dell'ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, depositata lo scorso 23 ottobre e rubricata al n. 00183/2014

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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Contributo unificato e Diritti della Persona

Ho letto con interesse la recentissima ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, depositata lo scorso 23 ottobre e rubricata al n. 00183/2014: provvedimento, non isolato, che pone diverse riflessioni sulla conformità del contributo unificato alla disciplina comunitaria e ai principi interni scaturenti dalla nostra Costituzione.

Si tratta di un provvedimento esteso ed articolato (35 pagine, più o meno) con il quale il Collegio Trentino affronta le criticità che l'elevato ammontare del contributo solleva, confutando, ad un tempo, possibili obiezioni e giunge al finale esito di sospendere il giudizio e di rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, per la soluzione di questione pregiudiziale.

Non è mio intendimento, in questa sede, farne un commento analitico, fatica che lascio a chi è più perito di me; invero, credo sia sufficiente la lettura del testo dell'ordinanza, [NdR: una volta entrati nella pagina cliccare in alto a destra "Sentenza pdf"] per comprendere appieno i diversi lineamenti affrontati.

Mi limito a suggerire alcune brevi riflessioni.

Noto un notevole impegno, da parte dei giuristi, nel seguire le vicende delle riforme in atto che investono l'ordinamento processuale civile, la responsabilità dei magistrati, la negoziazione assistita, il divorzio. Non ho scorto, probabilmente per mia disattenzione, particolare attenzione sull’assunto fondante, sul tema che il Tribunale Trentino ha posto al centro di qualsivoglia equilibrato intervento legislativo: il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Si tratta di mettere al punto mediano di ogni nostro ragionamento, ossia di non dimenticare mai, che ogni persona ha un diritto inviolabile alla difesa, che sovrasta ogni interesse finanziario dello Stato e che non è comparabile, come ben attesta il Collegio, con interessi dissimili quali lo smaltimento dell'arretrato o lo snellimento delle procedure.

Quando, per multiformi giustificazioni, questo diritto della persona viene compresso (o limitato o, perfino, escluso in fatto), significa che si è trafitto nelle fondamenta il concetto di Stato di Diritto, pensato e voluto dai nostri Costituenti e dalle Carte fondative dell'Unione Europea.

Ancora.

Possiamo trasportare le motivazioni che il Collegio ci offre in una materia amministrativa particolare come quella degli appalti pubblici dove, in effetti, il costo di accesso alla tutela giurisdizionale è assai elevato, in diverso ambito?

Ritengo di si, laddove servano a compiere un vaglio sulla legittimità dell'imposizione tributaria rispetto al principio che abbiamo collocato al centro e che riguarda la persona, il cittadino.

Sussiste in ambito processuale civile o tributario una verosimile lesione del diritto all'accesso e alla tutela in sede giurisdizionale realizzata dalla natura o dal meccanismo di applicazione del tributo?

Non rispondo, volutamente, anche se posseggo una mia personale opinione.

Lascio la risposta a chi legge, a chi, diversamente, da me, continua ad operare nelle aule di giustizia. Ai Colleghi esercenti che incontrano i loro clienti, i quali invocano tutela e debbono fare i conti in tasca con il balzello, un’imposizione da versare subito, per intero, indipendentemente da una fine anticipata del procedimento e salvo una successiva (eventuale) ripetizione.

Piccola considerazione.

Un tributo così articolato, forse, si potrebbe modulare diversamente, ripensare, adattare.

Indubbiamente, quando assume natura di sanzione, per omissioni o carenze negli atti o altro, pare sgradevole, al limite della liceità e a prescindere dall'importo, se modico o importante. Un tributo, lo stesso tributo, che si trasforma in sanzione per risultato moltiplicante, lascia perplessi.

È un tributo che incute timore, spaventa, sotto questa versione. È capace di condizionare le scelte di difesa, come afferma correttamente il Collegio Trentino.

Un’esortazione.

Solleviamo, ogni tanto, il capo dal nostro particolare, dalla nostra specialità, dal caso concreto per guardare l'orizzonte in cui viviamo e ci collochiamo.

Osserviamo se quell'orizzonte è ancora limpido, se in quell'orizzonte la persona, come nucleo di diritti e di doveri, rifulge integra, può muoversi, può dialogare con le Istituzioni e con le altre persone in condizioni di reciprocità e di parità, a cominciare da quella più debole.

Solo così avremo salvaguardato ciò che costituisce la ragione fondante di ogni ordinamento e di ogni prospettiva di riforma.

La negoziazione assistita, l’arbitrato in corso di causa, e quanto di più non vanno messi da parte, oscurati: semplicemente, procedono dopo.

 

Avv. Giorgio Pernigotti

 

 

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