Contributo Unificato, quanto mi costi? Nuovo aumento in Gazzetta Ufficiale
Con la pubblicazione in G.U. del 24 giugno 2014 del Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90 vengono ancora aumentati, all'art. 53, gli importi del Contributo Unificato

Si tratta di un aumento generalizzato del 15% sulla tabella generale del processo civile, prevista dall'art. 13 del Testo Unico delle Spese di Giustizia. Una nuova batosta che incide significativamente sul costo dell'accesso alla giustizia.
Il testo del decreto, che innova in numerosi altri settori, prevede oltre che le tempistiche di avvio del Processo Civile Telematico e Amministrativo (di cui daremo notizia in un altro articolo) l'aumento del Contributo Unificato con la norma dell'art. 53 del Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90 pubblicato in G.U. del 24 giugno 2014 n° 144.
Tutta la tabella dello scaglione generale viene aumentata:
37 € diventa 43;
85 € diventa 98;
206 € diventa 237;
450 € diventa 518;
660 € diventa 759;
1.056 € diventa 1.214;
1.466 € diventa 1.686.
Aumenta il Contributo Unificato anche per il processo esecutivo e per le procedure fallimentari.
Ma non è finita: si attribuisce delega al Ministro dell'Economia e delle Finanze di apportare ulteriori aumenti nel caso in cui la copertura finanziaria prevista non venga rispettata in sede attuattiva.
Di seguito il testo dell'art. 53 DL 90/2014
Art. 53
(Norma di copertura finanziaria)
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazicne dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attua.zione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo uniï¬cato di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma l, alla lettera a) le parole: "euro 37" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 43";
b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: "euro 85" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 98";
c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: "euro 206" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 237";
d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: "euro 450" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 518";
e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: "euro 660" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 759";
f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: "euro 1.056" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 1.214";
g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: "euro 1.466" sono sostituite dalle seguenti:
"euro l.686";
h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 eruo il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.";
i) all'articolo 13, comma 5, le parole: "euro 740" sono sostituite dalle seguenti: "euro 851".
2. Ai sensi delliarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle ï¬nanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di veriï¬carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla
copertura tinanziaria delle minori entrate risultanti dall`atIività di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce seme ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostarnenti ed alla adozione delle :misure di cui al secondo priodo.
4. Il Ministro dell'econornia e delle ï¬nanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.