Le Sezioni Unite su ambito della giurisdizione del giudice tributario

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774) sui confini fra giurisdizione tributaria ed amministrativa. Termine di vigenza della disciplina del raddoppio del contributo unificato

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Le Sezioni Unite su ambito della giurisdizione del giudice tributario

La Corte di Cassazione a SS.UU. interviene con Sentenza del 18 febbraio 2014 n° 3774 su due questioni: 1) l'ambito della giurisdizione tributaria ai sensi del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e 2) decorrenza del termine di vigenza della disciplina che prevede il raddoppio del contributo unificato per impugnazione dichiarata inammissibili o improcedibile.

Secondo la Suprema Corte "ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, norma espressamente dedicata a definire l'oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini anzidetti, in qualche modo condizionata (in senso limitativo) dal dettato dell'art. 19 del medesimo d .lgs. 546 del 1992, il quale, agendo su piano distinto, elenca gli atti che possono - e debbono - essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario".

E continua, affermando: "L'art. 2 cit. costituisce, pertanto, la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, i quali sono sempre delineati, nelle varie formulazioni della norma succedutesi nel tempo (...) mediante l'indicazione dei singoli tributi oggetto delle controversie, con i relativi accessori (a parte, inoltre, i giudizi attinenti al classamento dei terreni e dei fabbricati e all'attribuzione della rendita catastale); tali confini si sono ampliati fino a ricomprendere, nel testo attualmente vigente della norma, le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, i "tributi di ogni genere e specie, comunque denominati" (con esclusione di quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora)".

Ma la sentenza si sofferma, brevemente, anche sul corretto computo del termine di decorrenza della nuova disciplina che prevede il raddoppio del Contributo Unificato nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione.

In proposito la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale.
 

 

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