Modifica della domanda nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale

Sulla duplicazione di azioni, fra art 149 e art. 144 codice delle assicurazioni una sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli

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Modifica della domanda nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno, riguardante un caso di riproposizione di domanda nuova (nuova causa petendi) anziché provvedersi alla riassunzione della stessa come da provvedimento del giudice, in una controversia di risarcimento derivante da sinistro stradale.

Scelta delle opzioni dell'attore e osservanza del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram" (scelta fra azione di indennizzo diretto - art. 149 D.Lvo 209/05 - e azione diretta del danneggiato - art. 144 D.Lvo 209/05).

 

Massima:

La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisce in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.

Tale principio non è, invece, applicabile anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell’altra, sarebbe in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte Costituzionale e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.

 

 

Di seguito il Testo della Sentenza:

 

 

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