Immissioni rumorose: norme applicabili e danno esistenziale

Immissiomi Rumorose: applicabilità dell'art. 844 c.c. e danno esistenziale in una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 20927/15)

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Immissioni rumorose: norme applicabili e danno esistenziale

La Corte di Cassazione Civile con una interessante Sentenza (la n. 20927 depositata il 16 ottobre 2015) affronta l'articolata materia della regolamentazione - nel rapporto fra privati - delle immissioni rumorose e delle possibili voci di qualificazione del danno subito dal soggetto che risulta essere stato vittima delle stesse, e conseguente risarcibilità

 

Sulla applicabilità dell'art. 844 c.c.

Benché la materia appaia in sostanza regolata dall'art. 844 del codice civile la Suprema Corte affronta nelle proprie motivazioni il rapporto fra detta normativa - tipicamente da codice civile e quindi norma da far valere fra privati - e la più ampia legislazione regolamentare in materia di inquinamento ambientale (di valenza pubblica/pubblicistica) fra cui va compresa, naturalmente, l'immissione rumorosa.

Ricorda, infatti la Corte Suprema: "sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo deputato alla P.A. (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e dall'altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c.".

Secondo il ricorrente per cassazione il rispetto della normativa regolamentare imposta nella zona ove si svolgeva l'attività rumorosa sarebbe elemento sufficiente ad escludere radicalmente ogni responsabilità avendo il soggetto agente osservato ogni norma di legge imposta alle attività rumorosa.

Non solo: tale argomentazione sarebbe poi suffragata, sempre a detta del ricorrente, dalla disposizione dell'art. 6-ter della legge di conversione 27.2.2009, n. 13 nel testo del d.l. 30.12.2008 n. 208 che riportiamo e che avrebbe, di fatto, fatto venir meno la rilevanza e applicabilità della norma codicistica:

"Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione.

Sul punto viene richiamato provvedimento della Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 103 del 2011, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, ha affermato proprio che dal solo dettato dell'art. 6 ter cit. non può aprioristicamente evincersi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c. aggiungendo la S.C. che l'art. 844 del codice civile :" ... anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter, mantiene la sua attualità l'ormai pacifico orientamento di legittimità che differenzia - quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione - la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico".

 

Sul risarcimento del danno - il danno esistenziale.

La corte si occupa anche del risarcimento del danno che era stato qualificato come danno esistenziale, richiesto in via subordinata rispetto ad una principale domanda di riconoscimento del danno biologico.

La Corte d'Appello aveva accolto la subordinata condannando la parte che aveva generato le immissioni moleste al risarcimento del danno, qualificandolo quale danno esistenziale.

Immediata la censura del ricorrente per cassazione il quale richiama recenti ricomposizioni delle voci di danno operate proprio dalla Corte di Cassazione in particolare con sentenza a Sezioni Unite n.26972 del 2008 la quale ha posto un limite alla duplicazione delle voci di danno risarcibile. Rilievo non accolto dalla Suprema Corte.

Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, le immissioni rumorose possono provocare un danno ad un diritto fondamentale protetto anche se non sia inquadrabile nel danno alla salute. Vengono in rilievo, qui, il diritto al riposo notturno, il diritto a svolgere una vita ordinata, il diritto di vivenere dentro la propria casa indisturbati. La stessa CEDU, come richiama la Suprema Corte, riconosce il fondamento di questi diritti diversi dal danno alla salute assegnando loro proporzionata dignità. LaCorte di Cassazione richiama il "... diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane".

Con tale ottica, afferma la S.C., il riconoscimento di un risarcimento del danno esistenziale può affermarsi essere contemplato dall'ordinamento vigente.

 

 

Di seguito il testo di Corte Cassazione Civile Sentenza n. 20927 del 16/10/2015:

 

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