La complessità della causa non aumenta il compenso nel Gratuito Patrocinio
Nel regime del Gratuito Patrocinio non compete al difensore l'aumento per la particolare complessità della causa. Corte Cassazione sentenza n. 21461/15

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21461 del 21/10/2015, conferma ancora una volta quel principio che vuole che l'avvocato che difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio lo faccia sostanzialmente per propria bontà di cuore o per senso di giustizia, vedendosi egli riconosciuto il proprio compenso non solo nella misura ridotta prevista dall'art. 130 del T.U. Spese di Giustizia ( "Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta"), non solo dovendo attendere molti anni prima dell'incasso della parcella ridotta, ma anche dovendo, ora, rinunciare all'aumento tariffario che sarebbe dovuto per la "particolare complessità della causa" ai sensi del D.M.127/2004 (ma non si vede come tale principoio non possa essere applicato anche al D.M. 55/2014).
In sostanza la Corte di Cassazione afferma: "... in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, ... ".
Ora, un semplicistico discorso potrebbe portare ad affermare che l'avvocato che difende persona ammessa al gratuito patrocinio si posa sentire libero - stante il compenso ridotto - di limitare il proprio impegno professionale e di garantire alla persona difesa una limitata capacità difensiva, se non altro paragonabile alla diminuzione del compenso. Nel caso di specie, affrontando un caso di particolare complessità, potrebbe limitare lo studo del caso e della documentazione.
Tale semplicistica reazione di fronte al trattamento economico imposto, tuttavia, non tiene conto che l'avvocato non solo per motivi deontologici è tenuto a fornire una completa preparazione professionale ma deve altresì tenere conto della possibili ripercussioni del proprio assistito, il quale potrebbe in ipotesi vantare una pretesa di danno nei confronti del difensore che abbia seguito il caso in modo superficiale, creando, ovviamente, un danno.
Di seguito il testo di Corte Cassazione sentenza n. 21461 del 21/10/2015:
Svolgimento del processo
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