Matrimonio: l'evoluzione della giurisprudenza in merito alle conseguenze dell'adulterio

Infedelta' coniugale: limiti e presupposti per la risarcibilita' del danno endofamiliare e compatibilita' con l'eventuale addebito della separazione

- di Avv. Francesca Fioretti
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Matrimonio: l'evoluzione della giurisprudenza in merito alle conseguenze dell'adulterio

Abbandonato l’orientamento tradizionale che configurava una sorta di immunità nell’ambito delle relazioni familiari e che, ricollegando alla violazione dei doveri coniugali precise e tipizzate conseguenze, negava la possibilità di altre possibili forme di tutela nell’ambito degli illeciti familiari, nell’arco di poco più di un decennio, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto sempre più marcatamente che l’infedeltà coniugale (ovvero tutti gli illeciti commessi in ambito familiare), può essere fonte di responsabilità civile.

Alla base di questa c.d. immunità circa le conseguenze della violazione dei doveri coniugali, vi erano i limiti tradizionalmente legati alla responsabilità civile, ovvero la concezione del danno ingiusto esclusivamente come lesione di un diritto soggettivo, nonché una costruzione del danno non patrimoniale che, per come inteso, non era in grado di garantire una tutela risarcitoria verso la lesione della sfera personale del soggetto.

La chiave di volta che ha permesso il superamento di questi limiti è stata la rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., intervenuta proprio nell’ultimo decennio, alla luce della valorizzazione dell’art. 2 della Carta costituzionale. A ciò deve senz’altro aggiungersi una progressiva rivalutazione della sfera individuale nell’ambito del nucleo familiare ad opera del diritto di famiglia, ove i singoli componenti ricevono tutela e riconoscimento, prima ancora che come figli o coniugi, come persone, in ottemperanza all’art. 2 della Costituzione. Conseguenza diretta di ciò è che al verificarsi della violazione di un diritto riconducibile appunto alla sfera dei diritti inviolabili della persona, non vi sono motivi per non riconoscere e garantire la riparazione del pregiudizio subito.

Ovviamente deve escludersi qualsiasi tipo di automatismo risarcitorio, dovendosi invece contemperare le diverse posizioni dei coniugi alla luce dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali.

Di fondamentale importanza per comprendere il senso di tale nuova concezione sono tre pronunce che la Corte di Cassazione ha reso in un brevissimo arco temporale a cavallo tra il 2011 e il 2012, considerando che i giudici di legittimità in precedenza non si erano mai espressamente pronunciati sul c.d. danno da adulterio.

La prima di queste – Cass. Civ., 15 settembre 2011, n. 18853 – sottolinea la distinzione e l’autonomia tra le vicende inerenti la separazione e quelle dell’illecito, riconoscendo la possibilità del risarcimento del danno a prescindere dall’addebito della separazione, sganciando così le sorti dei due procedimenti e dichiarando che l’azione per il risarcimento del danno è esperibile anche a prescindere dalla domanda di addebito.

Con la sentenza del 1 giugno 2012 n. 8862, invece, i giudici di legittimità evidenziano che la lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sui beni essenziali della vita, determina il risarcimento del danno non patrimoniale, sottolineando, quindi, che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio può, non solo giustificare la pronuncia di addebito, ma anche cagionare un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.

A conferma dell’insussistenza di ogni automatismo tra le vicende della separazione e l’eventuale responsabilità civile, infine, la sentenza del 17 gennaio 2012 n. 610 nega il diritto al risarcimento in mancanza di un danno ingiusto, pur in presenza di un addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà.

Seppur apoditticamente espresso in questa pronuncia, il principio è di particolare importanza, soprattutto per le conseguenze che potrebbe determinare in ordine al normale andamento dei procedimenti di separazione.

Se si riconoscesse una dipendenza o una stretta correlazione tra addebito della separazione e risarcimento del danno endofamiliare, infatti, si finirebbe per aggravare ulteriormente il conflitto coniugale, in aperto contrasto con l’attuale disciplina del diritto di famiglia.

Occorre, dunque, fare ricorso al concetto di ingiustizia del danno che consente di valutare se il pregiudizio patito dal coniuge, in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sia o meno un danno che l’ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull’autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti.

È necessario, pertanto, operare un bilanciamento tra le diverse posizioni dei coniugi: il rispetto dei doveri coniugali, infatti, deve essere sempre rapportato alla libera esplicazione della personalità dell’altro coniuge. La condotta lesiva del danneggiante, in buona sostanza, può validamente costituire l’esplicazione di posizioni giuridiche di pari rango costituzionale rispetto a quelle fatte valere dal coniuge danneggiato.

Per questo motivo si afferma correttamente che la crisi coniugale e la separazione, anche se accompagnata da una pronuncia di addebito, non necessariamente determina effetti risarcitori, posto che il danno che un coniuge può subire per il fatto in sé della fine del vincolo matrimoniale non è risarcibile nel nostro ordinamento, visto che sussiste in capo ad ogni coniuge il diritto di porre fine al rapporto. Allo stesso tempo il danno ingiusto non coincide necessariamente con la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio o con la dichiarazione di addebito.

Come incisivamente chiarito dai giudici di legittimità, infatti, “se l’obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall’ordinamento è costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé ad integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta, né tantomeno del terzo, che al suddetto obbligo è del tutto estraneo”. La coincidenza potrebbe aversi solo nell’ipotesi in cui si accerti che la violazione dei doveri coniugali abbia provocato, nella sfera del danneggiato, la lesione di interessi meritevoli di tutela, tali da giustificare il diritto al risarcimento.

Ma quali possono essere i casi in cui tale lesione si verifica?

La Corte precisa che per poter invocare la tutela risarcitoria del danno endofamiliare si debba dimostrare che l’infedeltà, “per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.

Assume, pertanto, rilievo, una condotta grave, sia perché posta in essere con modalità tali da non poter trovare giustificazione neppure nel diritto di autodeterminazione dell’autore della condotta, sia perché lesiva dei diritti inviolabili del coniuge. Tale comportamento generalmente deve essere contraddistinto dal dolo che – nell’ambito dell’illecito extracontrattuale – non è solo un criterio di imputazione della responsabilità, ma spesso incide anche sulla stessa quantificazione del danno ingiusto. Dolo non necessariamente specifico, ma anche solo inteso quale consapevolezza del carattere dannoso della condotta posta in essere. Sul punto è vasta la giurisprudenza di merito che nel corso del tempo ha dato concreta applicazione ai principi dettati dalla Suprema Corte.

A questo punto occorre chiedersi se l’azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. possa essere proposta all’interno del giudizio di separazione, eventualmente insieme alla domanda di addebito, oppure è necessario dar vita a due separati procedimenti.

Innanzi tutto occorre ricordare che il rito della separazione è annoverato tra i procedimenti speciali (ex art. 709 bis c.p.c.) e segue, quindi, regole processuali del tutto peculiari rispetto al rito ordinario che invece deve essere attivato in caso di richiesta di risarcimento del danno.

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi il simultaneus processus con una causa ordinaria (nello specifico quella per il risarcimento del danno) è regolato dall’art. 40, terzo comma c.p.c., che ammette la trattazione unitaria unicamente nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e non anche nelle ipotesi regolate dall’art. 33 e 104 del codice di rito, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti.

La giurisprudenza di merito nel corso del tempo si è divisa sul punto.

Ad esempio il Tribunale di Milano si è costantemente pronunciato in senso contrario alla trattazione unitaria, escludendo la possibilità della proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 c.p.c. o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi.

Di diverso avviso è, invece, la giurisprudenza romana secondo cui è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta nel giudizio di separazione, allorché la pretesa risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione.

Sul punto è da ultimo intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza dell’8 settembre 2014 n. 18870 ha statuito che “la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell’art. 33 c.p.c. – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.”.

Tuttavia, se da un lato l’ingresso della domanda risarcitoria nel giudizio di separazione porterebbe ad un inevitabile allungamento dei tempi processuali, d’altro canto il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. suggerirebbe di evitare la proliferazione di giudizi separati tra le stesse parti in favore della trattazione simultanea in unico processo.

Avv. Francesca Fioretti

 

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