La Cassazione sul Patto di Quota Lite Avvocato - Cliente

L’accordo intercorso tra avvocato e cliente, successivo al giudizio, non integra il patto di quota lite. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 04/02/2016 n. 2169

- di Avv. Marcella Ferrari
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La Cassazione sul Patto di Quota Lite Avvocato - Cliente

La questione origina da un ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali di un avvocato; l’opposizione proposta dal debitore ingiunto veniva rigettata sia in primo grado che in appello ed egli ricorreva per Cassazione.    

L’opponente sosteneva la presenza di un patto di quota lite di cui eccepiva la nullità; nondimeno i giudici di merito respingevano tale eccezione in quanto l’accordo sul compenso era intervenuto alla conclusione del  giudizio per il quale era stata richiesta l’assistenza del legale. L’opponente eccepiva la nullità della scrittura privata per violazione dell’art. 2233 c.c. I giudici di prime e seconde cure, per contro, ritenevano che l’accordo sul pagamento delle prestazioni professionali già eseguite non avesse le caratteristiche del patto di quota lite giacché siffatto accordo era stato raggiunto alla conclusione di tutta l’attività difensiva svolta dal legale.

I supremi giudici, nello sposare la linea argomentativa adottata dalla Corte d’Appello, ricordano che il patto di quota lite ricorre allorché l’accordo colleghi preventivamente il rapporto professionale agli interessi economici finali della lite, esterni alla prestazione stessa, e concludono affermando che l’accordo intercorso tra avvocato e cliente, successivo al giudizio, non integri tale pattuizione.

Il patto di quota lite si sostanzia nell’accordo con cui l’avvocato ed il cliente convengono come compenso per l’attività professionale svolta una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso1.

L’istituto di cui si tratta ha avuto una storia travagliata: sino al 2006 era vietato dall’art. 2233 c. 3 c.c., successivamente tale divieto è stato abrogato con il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, in seguito è stato nuovamente vietato dalla legge professionale forense (legge 247/2012) che all’art. 13 c. 4 fa espresso divieto all’avvocato di percepire «una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».

Anche il nuovo codice deontologico forense, all’art. 25 c. 2, dispone che «sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».
La ratio del divieto consiste nel garantire l’estraneità dell’avvocato alla lite e, pertanto, nell’evitare di renderlo partecipe delle sorti della controversia. Una pratica siffatta, inoltre, è considerata lesiva del decoro, della dignità e del prestigio della professione.

Attualmente, l’art. 13 c. 3 legge 247/2012 ammette che il compenso previsto a favore del legale possa essere pattuito a percentuale sul valore dell’affare.

Tale dizione ha sollevato molteplici dubbi in quanto pare difficoltoso sceverare tra valore dell’affare e ragione litigiosa (rispettivamente comma 3 e comma 4 dell’art. 13 legge 247/2012); in ogni caso, ciò che appare pacifico è che il divieto intenda colpire un patto sul risultato, mentre l’accordo iniziale che indichi una percentuale sul valore, a prescindere dall’esito del giudizio, è considerato lecito2. Nel caso oggetto della presente disamina, si è ritenuto parimenti lecito un accordo successivo alla definizione della vicenda giudiziaria.

Per completezza espositiva, si ricorda che le modifiche afferenti all’art. 2233 c.c. non hanno inciso sul disposto dell’art. 1261 c.c. che fa espresso divieto all’avvocato di rendersi cessionario di diritti sui quali è sorta contestazione, pertanto permane l’illiceità del patto tra il cliente ed il legale, con il quale quest’ultimo si renda cessionario del credito o del bene oggetto di contestazione.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

 

1 - Definizione tratta da R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, Milano, Giuffrè, 2014, 96 ss.

2 - In tal senso vedasi R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, cit.


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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Sezione III, 4 febbraio 2016 n. 2169:

 

Svolgimento del processo

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