Regolamento delle spese di lite della fase sommaria nell’opposizione all’esecuzione
Le spese di lite della fase sommaria nell’opposizione all’esecuzione vanno liquidate in quella sede. Modalità di impugnazione e termini per la richiesta di integrazione. Cassazione Civile Sentenza n. 12977/2022

La Corte di Cassazione Civile,con Sentenza n. 12977 depositata in data 26 aprile 2022 determina, ai fini del regolamento delle spese di lite, la separazione della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, fase nella quale si chiede la sospensione dell’esecuzione, rispetto alla fase di opposizione vera e propria.
Con la conseguenza che non potrà ritenersi regolare in provvedimento con il quale il giudice della fase sommaria rinvii al giudizio di opposizione la regolazione delle spese di quella prima fase.
La Corte di Cassazione, infine, alla luce di quanto sopra, fissa le modalità attraverso le quali la parte interessata debba reagire contro un provvedimento che non tenga conto di quanto su menzionato.
Ma vediamo più specificatamente la questione.
Il caso di specie riguarda la sospensione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. secondo comma, vale a dire l’opposizione proposta quando è già iniziata l'esecuzione, e precisamente trattavasi di un'opposizione a precetto con richiesta di sospensiva motivata dalla già avvenuta sospensione, in sede di merito, della efficacia esecutiva del titolo azionato (una sospensione "esterna", ex art. 623 c.p.c.).
Citando un consolidato proprio orientamento, la Suprema Corte ricorda che "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito".
La nostra Corte afferma, in relazione al secondo comma dell’art. 615 c.p.c., che, con l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., il giudice dell'esecuzione deve provvedere sulle spese della relativa fase sommaria, perché all'indubbia natura cautelare dell'ordinanza non può che aggiungersi la specialità del procedimento e l'attitudine al consolidamento degli effetti della stessa sospensione, in caso di mancata attivazione del giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 c.p.c., in virtù di quanto disposto dall'art. 624, comma 3, c.p.c. .
Nega, la Corte, che le spese dell'opposizione (quand'anche limitatamente alla fase sommaria) debbano liquidarsi con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento, giacché la disposizione di cui allo stesso art. 624, comma 3, c.p.c. laddove si prevede che "(...) il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese", non concerne dette spese. Né il terzo comma dell’art. 624 c.p.c. implica che le spese debbano identificarsi con quelle che gli spettano in caso di vittorioso esperimento dell'opposizione all'esecuzione giacché ivi si provvede, anche, alla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice (lo stimatore, il custode, ecc.).
Mancata liquidazione in fase sommaria: rimedi
Fissato il principio per cui le spese di cui trattiamo devono necessariamente essere liquidate nella fase sommaria, la Corte aggiunge un ulteriore corollario, specificando che qualora il giudice dell'esecuzione manchi di liquidare le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta, salvo considerare la residua ipotesi che la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso.
La Corte di Cassazione conclude affermando i seguenti principi di diritto:
- "In tema di opposizione all'esecuzione iniziata, ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito, o in alternativa avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale loro rimessíone in termini, ove occorra) la possibilità di contestare la liquidazione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili";
- "In tema di opposizione all'esecuzione iniziata, ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora l'ordinanza che dispone sulla sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c., non contenga statuizione sulle spese della fase sommaria e la parte vittoriosa non introduca il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 c.p.c., né chieda tempestivamente l'integrazione dell'ordinanza ex art. 289 c.p.c., il giudice dell'esecuzione non può provvedervi con la diversa ordinanza che pronuncia l'estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo procedimento esecutivo e non anche quelle dell'opposizione all'esecuzione; ne deriva che, in tal caso, la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare detta statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., in forza di quanto previsto dallo stesso art. 624, comma 3, ult. periodo, c.p.c.".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 12977 dep. 26/04/2022
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