Rettifica del sesso all’anagrafe senza intervento chirurgico
La rettificazione del sesso presso i registri dello stato civile è ammissibile anche senza la modifica dei caratteri anatomici primari. Tribunale di Savona Sentenza n. 357 del 30/03/2016

La sentenza in commento si pone nel solco di altre pronunce di merito1 con le quali si è riconosciuto al soggetto istante il diritto di ottenere la rettifica del sesso nei registri dello stato civile anteriormente all’intervento chirurgico demolitorio/modificativo del sesso.
Nel caso di specie, il richiedente aveva seguito una cura ormonale femminilizzante che aveva inciso sui caratteri anatomici secondari (voce, seno, adipe, massa muscolare, peli etc…). La percezione psicologica del proprio sesso da parte dell’istante era quella femminile; l’iter per arrivare all’intervento chirurgico definitivo, però, si presentava lungo e, medio tempore, il soggetto si trovava in una situazione di disagio cagionata dal fatto che il suo aspetto esteriore risultasse femminile, mentre sui documenti appariva di sesso maschile.
La situazione descritta, di dissociazione tra sesso e genere, rappresenta un tipico esempio di transessualismo. I giudici di merito ricordano come, secondo la dottrina medico-legale, il transessuale pur presentando «i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all’altro genere, del quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto».
Il legislatore ha disciplinato le modalità con le quali sia possibile ottenere la rettificazione del sesso nei casi in cui si verifichi la cosiddetta “disforia di genere”, ossia una discrasia tra il sesso genetico e quello percepito. La legge 14 aprile 1982 n. 164 contiene la normativa di riferimento in materia di rettificazione del sesso; in particolare l’art. 1 dispone che la rettifica avvenga in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato e l’art. 31 del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 prevede che, qualora sia necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da effettuare mediante un intervento chirurgico, il tribunale lo autorizzi con sentenza passata in giudicato.
L’adeguamento dei caratteri sessuali, secondo la legge, deve essere autorizzato dal Tribunale; sicché spetta al giudice valutare la situazione del richiedente e decidere l’opportunità o meno dell’intervento. I giudici savonesi ricordano come la Corte Costituzionale2 abbia dato una lettura personalistica alla citata legge definendola espressione di civiltà giuridica e strumento di «ricomposizione tra soma e psiche».
Secondo la legge, la rettificazione del sesso può avvenire nei limiti in cui si sia verificata una modificazione dei caratteri sessuali. La giurisprudenza maggioritaria, a tal fine, ha inteso come necessario un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso3. Invero, la legge non specifica quali siano i caratteri sessuali da mutare, ben potendo essere sufficienti quelli secondari, per i quali bastano delle cure ormonali. Occorre, allora, indagare quale sia la ratio effettiva della norma e quale interpretazione risulti più rispondente alla realtà attuale del transessualismo.
I giudici di merito ricordano che l’art. 2 della Carta Costituzionale riconosce e garantisce il diritto all’identità personale, all’interno del quale è ricompreso il concetto di identità sessuale, intesa non solo con riferimento agli organi riproduttivi, ma anche ad elementi psicologici.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 20 luglio 2015 n. 15138, a cui il Tribunale ligure si richiama, statuendo che la formula utilizzata dalla legge "quando risulti necessario"4, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza CEDU, «non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari»5.
I giudici di merito richiamano, altresì, una pronuncia della Corte Costituzionale, la 221 del 2015, in cui si riconosce il diritto alla modificazione dei caratteri sessuali nel caso di divergenza tra sesso anatomico e psicosessualità, in virtù della preminente tutela della salute dell’individuo e del conseguimento del suo benessere psicofisico.
Nel caso di specie, la perizia del CTU invitava il giudice ad autorizzare la modifica dei dati anagrafici anteriormente all’intervento, al fine di conseguire il benessere del richiedente ed argomentando come segue. L’intervento chirurgico rappresenta una parte integrante del percorso dell’istante, il quale presenta ormai una personalità compiutamente femminile; tuttavia suddetto intervento presenta tempistiche non definite e soprattutto non immediate. La discrasia tra l’attuale aspetto esteriore del richiedente (del tutto femminile) ed i documenti anagrafici comporta per il soggetto un’acuta sofferenza, in ragione di ciò l’adeguamento dei documenti appare prioritario per il suo benessere.
Al lume di quanto esposto, i giudici di merito rigettano le valutazioni contrarie della famiglia6, accolgono la richiesta dell’istante, ordinano la rettifica del sesso nei registri dello stato civile ed autorizzano il richiedente a sottoporsi al trattamento chirurgico per adeguare i caratteri sessuali primari.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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1 Ex multis Tribunale di Messina 4 novembre 2014, Tribunale di Genova 5 marzo 2015.
2 Corte Costituzionale, ordinanza 24 maggio 1985 n. 161
3 Considerare l’intervento chirurgico come una condicio sine qua non per la rettifica del sesso potrebbe provocare, secondo alcuni, un «costringimento al bisturi» . Per un approfondimento vedasi: Salvatore Patti, voce Rettificazione di attribuzione di sesso, in Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore, 2007,Vol. 13, 434 ss
4 L’inciso “quando risulti necessario” è contenuto nell’art. 31, comma 4, del D.lgs 150/2011 che testualmente recita: «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
5 Secondo la Suprema Corte: «Per la rettificazione dei dati anagrafici non è necessario sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile.[…] L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale».
6 Il richiedente, pur avendo contezza del proprio orientamento, si era coniugato per convenzione sociale ed aveva avuto dei figli. La famiglia, alla quale era stato notificato l’atto di citazione, ai sensi dell’art. 31 c. 3 del d. lgs 150/2011, si opponeva all’accoglimento della domanda. Il Collegio respinge le valutazioni dei congiunti (coniuge e figlie), in quanto la domanda dell’attore afferisce ad un diritto costituzionalmente tutelato, indisponibile ed insuscettibile di contestazione da parte delle convenute.
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Di seguito il testo di
Tribunale di Savona Sentenza n. 357/2016 del 30/03/2016:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott Giovanili Soave Presidente
Dott. Giovanni Zerilli Giudice rel.
Dott Davide Ameni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OMISSIS
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