Cartella di pagamento: annullati gli interessi se manca il criterio di calcolo

La mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi della cartella di riscossione tributi, comporta l'annullamento parziale della stessa, limitatamente agli interessi. Cassazione Ordinanza n. 10481/2018

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Cartella di pagamento: annullati gli interessi se manca il criterio di calcolo

In sede d'appello la Commissione Triutaria annullava una cartella esattoriale limitatamente all’importo degli interessi dovuti, motivando la mancanza dell’indicazione dei criteri di calcolo di detti interessi.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione. Sosteneva l'Agenzia che la CTR era in errore nel ritenere necessaria l’esplicitazione nella cartella di pagamento, la quale era stata redatta secondo un modello ministeriale approvato e che i criteri di calcolo degli interessi sarebbero rigidamente predeterminati per legge e quindi facilmente ricostruibili.

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso con Ordinanza n. 10481 del 03 maggio 2018.

La S.C. ricorda di essersi già espressa sul punto affermando: «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata (…) dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi» (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017).

La Cassazione del 2017 aveva affermato che " ... il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione dei lungo periodo considerato, ... venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella".

Procede, quindi, alla conferma del proprio indirizzo.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Ordinanza n. 10481 del 03 maggio 2018

RILEVATO

– che l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi nei confronti di M.P.C., che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRPEF per l’anno 1996 così come risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza irrevocabile (n. 2781/46/2014), annullava la predetta cartella limitatamente all’importo degli interessi dovuti, mancando l’indicazione dei criteri di calcolo;

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