Decreto Sicurezza. Gli interventi su sicurezza pubblica, terrorismo e occupazione di immobili

Una breve illustrazione degli interventi del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018) in tema di sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo e di occupazioni arbitrarie di immobili, e altro ancora

Decreto Sicurezza. Gli interventi su sicurezza pubblica, terrorismo e occupazione di immobili

Di seguito una breve illustrazione degli interventi del Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 - G.U. 03/12/2018, n. 281, in vigore dal 5/10/2018) con riferimento alle “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo” e alle “Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili”, rispettivamente i Capi I e III del Titolo II recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”.

Per la disciplina di dettaglio si rimanda alla lettura del testo normativo

 

1) Estensione dell’allontanamento dalla casa familiare oltre limite per i maltrattamenti

Per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. può applicarsi la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. oltre i limiti di pena di cui all’art. 180 c.p.p., il cui controllo può avvenire anche attraverso anche attraverso dispositivi elettronici.

 

2) Potenziamento dell’attività della Polizia municipale

Accesso al CED interforze da parte del personale della Polizia municipale

Il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, accede al CED presso il Ministero dell’interno al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali

Previa adozione di un apposito regolamento comunale, i comuni capoluogo di provincia e con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare due unità di personale (munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale) di armi ad impulso elettrico quale dotazione di reparto per un periodo semestre di sperimentazione. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni possono deliberare con proprio regolamento di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata.

Possibilità di portare armi senza licenza per gli addetti al servizio di Polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonchè nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

 

3) Attività di noleggio dei veicoli e attività ricettiva

Comunicazione dei dati da parte degli esercenti noleggio di veicoli senza conducente

Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente1, comunicano2, per il successivo raffronto effettuato dal CED presso il Ministero dell’interno, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Il CED procede al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e segnalazioni inserite dalle Forze di polizia per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Se dovessero emergere situazioni potenzialmente rilevanti, il CED provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di sottoporre a rilievi segnaletici3.

Estensione degli obblighi gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive

Gli obblighi posti dal TULPS (art. 109) in capo ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive sono diretti anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

 

4) Manifestazioni sportive

Estensione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6 L. 401/89

Il divieto può essere adottato anche nei confronti degli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, co. 3-quater, c.p.p. e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p., nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies c.p..

Aumento del contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

La quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia aumenta nel minimo dall’1 al 5 per cento, mentre nel massimo dal 3 al 10 per cento.

 

5) Accesso a specifiche aree urbane

Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane di cui all’art. 9 D.L. 14/17

Il provvedimento di allontanamento di chi impedisce l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze può essere adottato, previa individuazione del regolamento di polizia urbana, anche con riguardo ai presidi sanitari e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.

Estensione del termine di durata del provvedimento prefettizio di cui all’art. 10 co. 2 D.L. 14/17 e sanzioni in caso di inottemperanza

Il periodo di durata del divieto di accesso disposto dal questore è esteso da sei mesi a dodici mesi e il contravventore a tale divieto è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, e da uno a due anni se il contravventore ha commesso negli ultimi cinque anni delitti contro la persona e il patrimonio.

 

6) Sicurezza nei pubblici esercizi

Introduzione nel D.L. 14/17 dell’art. 13 bis “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”

Il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone, anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonchè per i delitti previsti dall'articolo 73 del TU sugli stupefacenti, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Estensione delle prescrizioni relative alle misure di prevenzioni personali applicate dall’autorità giudiziaria

Introdotta la prescrizione di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie.

Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

Per una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, previ accordi adottati localmente e sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, possono essere individuate specifiche misure di prevenzione basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

 

7) Accattonaggio, parcheggiatori abusivi e libera circolazione sulle strade

Introduzione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio (introduzione art. 669-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Introduzione del reato di organizzazione dell’accattonaggio (introduzione del co. 2 dell’art. 600-octies)

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Riforma dell’illecito amministrativo di esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore e introduzione del reato per chi impiega minori o è già stato sanzionato (riforma dell’art. 7, co. 15-bis, c.d.s.)

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite.

Riforma del reato di impedimento e ostacolo della libera circolazione (riforma dell’art. 1 D.Lgs. 66/48)

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Introduzione dell’illecito amministrativo di impedimento della libera circolazione col proprio corpo (riforma dell’art. 1-bis D.Lgs. 66/48)

Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

 

8) Occupazioni arbitrarie di immobili

Riforma del reato di invasione di terreni o edifici (riforma dell’art. 633 c.p.)

Conservata la perseguibilità a querela, la reclusione è da uno a tre anni cumulativa alla multa e non più fino a due anni in alternativa alla multa. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata

Intercettazioni e arresti domiciliari

Estensione delle intercettazione al delitto di invasione di terreni o edifici (riforma art. 266 co. 1 lett. f-ter c.p.p.) e divieto di esecuzione degli arresti domiciliari presso un immobile occupato abusivamente (introduzione co. 1-ter dell’art. 284 c.p.p.)

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili (sostituzione art. 11, co. 1, 2, 3, D.L. 14/17)

Al potere del prefetto di impartire disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti i medesimi immobili si sostituisce il potere di emanare direttive ai sensi dell'articolo 13 L. 121/1981 per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

 

Avv. Andrea Diamante

 

__________

1 Di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

2 Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni.

3 Di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

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