Il definitivo art. 15 (Disposizioni in materia di giustizia) del decreto immigrazione

Confermato: escluso il diritto al compenso nel gratuito patrocinio se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, e non solo nel processo civile. Novità per la custodia delle madri con minore.

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Il definitivo art. 15 (Disposizioni in materia di giustizia) del decreto immigrazione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 281 del 3 dicembre 2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, che è il Decreto Sicurezza e Immigrazione.

Come avevamo fatto notare in questo articolo "Disposizioni in materia di giustizia inserite nel Decreto Immigrazione" il Capo IV del titolo I è titolato "Disposizioni in materia di giustizia" e contiene l'art. 15, ora pesantemente riformulato in sede di conversione del decreto legge 113/2018.

Originariamente l'articolo provedeva l'esclusione del diritto agli onorari per l'avvocato nel caso in cui l'impugnazione civile fosse dichiarata inammissibile. Ora l'esclusione dei diritto al compenso si estende oltre il diritto civile, vale a dire ad ogni forma di prestazione processuale effettuata nell'ambito del gratuito patrocinio.

Questo il nuovo art. 130-bis del T.S. spese di Giustizia:

Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.
1. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

Da questo originario articolo 15 la legge di conversione introduce un comma 0, riguardante la difesa del Governo italiano innanzi alla CEDU secondo il quale "Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato"

E' stato inserito, inoltre, un art. 15 bis che introduce novità per la detenzione delle madri con minori.

 

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Di seguito l'art. 15 del D.L. 113/2018 come modificato dalla lege di conversione.

All'articolo 15;

al comma 1 e' premesso il seguente;
«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato»;

al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L);
nella rubrica, le parole: «nei processi civili» sono soppresse;

al comma 1, le parole: «Nel processo civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente;
«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti;
«Art. 15-bis (Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente;
"Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu' presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da' immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) dopo l'articolo 387 e' inserito il seguente;
"Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). - 1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta', la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne da' notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";
b) all'articolo 293, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente;
"4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";
c) all'articolo 656, dopo il comma 3 e' inserito il seguente;
"3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza".
Art. 15-ter (Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza). - 1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente;
"Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi"».

 

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