Disposizioni in materia di giustizia inserite nel Decreto Immigrazione

Non cessa l’abitudine di inserire norme di modifica del processo in testi di legge che si occupano di tutt’altro. Modifiche al gratuito patrocinio nel decreto immigrazione approvato il 24 settembre 2018.

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Disposizioni in materia di giustizia inserite nel Decreto Immigrazione

Nella seduta del 24 settembre 2018 il Governo ha approvato all’unanimità il “Decreto Sicurezza e Immigrazione” titolato Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (decreto-legge)”.1

All’interno del decreto vi è un Capo IV titolato Disposizioni in materia di giustizia” che introduce modifiche al Testo Unico Spese di Giustizia e che, all’Art.15, titolato “Disposizioni in materia di giustizia” così recita:

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è apportata la seguente modificazione:

nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è aggiunto il seguente:

“Art. 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2.Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

Si tenga conto che le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi in cassazione, ad esempio, hanno costituito il 69,0% dei definiti, pari a 38.963 ricorsi (dati relativi all'anno 2017).

Si tratta, naturalmente, delle norme del T.U. Spese Giustizia relative al patrocinio a carico dello Stato.

[Agg. del 4/12/2018.
Vedi ora
"Il definitivo art. 15 (Disposizioni in materia di giustizia) del decreto immigrazione"]

 

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1- Il presente commento viene effettuato sulla scorta del testo rinvenibile in rete ma non definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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