Gratuito patrocinio: nuova istanza al Consiglio dell'Ordine per iniziare l'esecuzione
La parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, per inizare la fase esecutiva deve chiedere al competente COA nuova istanza di ammissione al beneficio. Circolare ministeriale
Interviene il Ministero della Giustizia per fare chiarezza sulle modalità con le quali muoversi in ordine all'inizio della fase esecutiva successiva alla fase di merito per la quale ultima si era ottenuto il beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
Il questito posto riguardava la necessità, o meno, di depositare nuovamente al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati domanda per l'ammissione al beneficio prima di intraprendere l'azione esecutiva.
Risponde la Circolare datata 14 novembre 2025 affermando la necessità di questa nuova istanza.
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Di seguito il testo di
m_dg.DAG.14/11/2025
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIOI
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
AI sig. Presidente della Corte di appello di Roma
Oggetto: quesito sull’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari con ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata per la fase di merito Rif. prot. DAG n. 209367.E del 4.11.2025
Con nota prot. 39819 del 4.11.2025 codesto Presidente ha chiesto di chiarire se l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, concessa per la fase di merito, possa considerarsi valida anche per la fase dell’esecuzione, con la conseguenza che la cancelleria è autorizzata ad accettare l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva senza richiedere una nuova delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e senza versamento del contributo unificato.
All’esito della ricognizione svolta da codesto Presidente presso gli Uffici del distretto, è emerso che non vi è un comportamento uniforme, in quanto alcune cancellerie procedono all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva sulla base del provvedimento di ammissione al patrocinio rilasciato per la fase di merito, rimettendo al giudice dell’esecuzione ogni valutazione sull’esistenza dei presupposti per godere del beneficio; in altri casi, invece, gli uffici richiedono una nuova delibera di ammissione rilasciata “ad hoc” per la fase esecutiva.
Codesto Presidente sul punto ritiene che “la parte che intenda promuovere un procedimento esecutivo dovrà proporre un'ulteriore istanza al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati...poiché la norma contenuta nell'art. 75, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui «la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione», lascia intendere che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo esecutivo deve discendere da una valutazione autonoma legata, oltre che alla sussistenza del titolo azionato, anche alla idoneità della procedura esecutiva a soddisfare la pretesa creditoria”.
Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.
L'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina l’ambito di applicabilità del patrocinio a carico dello Stato; in particolare, al primo comma dispone: “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ognifase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
Il comma 2 precisa poi che “La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione... ”.
Come noto, nel processo civile, competente a ricevere l’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato è il Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede “il magistrato competente a conoscere del merito” del procedimento (art. 124 d.P.R. n. 115 del 2002).
L’istanza deve contenere “a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione” (art. 122 del d.P.R. cit.); il Consiglio dell’Ordine “verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria alpatrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate” (art. 126, comma 1); tuttavia, se ‘il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto” (art. 126, comma 3).
Dalla lettura delle norme appare dunque chiaro che la concessione del beneficio del patrocinio esula dal perimetro di competenza della Direzione, essendo investito di tale compito, in via anticipata e provvisoria, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati; a tale preventiva ammissione segue una valutazione del magistrato che è insindacabile da parte di questa articolazione ministeriale.
Nondimeno, considerato che l’interpretazione delle norme sopra riportate riverbera i propri effetti in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, involgendo dunque l'operato della cancelleria, la cui vigilanza è demandata a questa Direzione generale, per rispondere al quesito in esame si ritiene utile richiamare i principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25791 del 22.12.2015, riportati anche nella più recente pronuncia del 9.02.2024, n. 3661, con riferimento all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nella procedura esecutiva e all’applicabilità dell’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 riguardo alla verifica della “non manifesta infondatezza della pretesa”.
La Corte afferma che l’inciso contenuto nel secondo comma dell’articolo 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la disciplina del patrocinio si applica, «in quanto compatibile» anche al processo di esecuzione, “priva di fondamento in radice la prospettazione della ricorrente di un'ammissione al patrocinio nel processo esecutivo discendente automaticamente dall'ammissione al patrocinio nel giudizio di cognizione”.
Di conseguenza, la Corte di cassazione ritiene che l’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 trovi applicazione anche rispetto alla fase esecutiva e che la “valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende soddisfare va condotta, da un lato, sulla esistenza del titolo esecutivo (potrebbe essere fatto valere, per esempio, un documento che non rientra in quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o una sentenza di condanna generica, o un titolo ottenuto nei confronti di persona diversa da quella nei cui confronti si intende agire), dall'altro, avuto riguardo alla possibile fruttuosità dell'esecuzione”; con detta indicazione, prosegue la Corte, si intende sostenere che “la parte che richiede l'ammissione al patrocinio in funzione dell'esecuzione che intende intraprendere fornisca elementi idonei a ritenere la non manifesta inutilità dell'esecuzione”.
Seguendo le argomentazioni della Corte, dunque, pare opportuno rimarcare che il diritto della parte ammessa al gratuito patrocinio è subordinato all’esercizio di domande non manifestamente infondate o inammissibili. L'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche nella fase dell'esecuzione "in quanto compatibile", sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo, occorre valutare la non manifesta infondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. cit., verificando l'esistenza del titolo esecutivo e la possibile fruttuosità dell'esecuzione.
Deve dunque concludersi, condividendo la posizione assunta da codesto Presidente, che la parte, già ammessa al patrocinio a carico dello Stato per la fase di merito, qualora intenda promuovere un procedimento esecutivo, deve presentare al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati una nuova istanza di ammissione al beneficio affinché sia valutata la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cordialmente
Roma, data protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo









