Modifiche alla giustizia tributaria digitale nel decreto fiscale. Prevista l'udienza a distanza

Nel decreto fiscale (d. l. 23 ottobre 2018, n. 119) non solo pace fiscale. Introdotte modifiche al processo telematico tributario. Le udienze si potranno fare a distanza per via telematica

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Modifiche alla giustizia tributaria digitale nel decreto fiscale. Prevista l'udienza a distanza

Il decreto fiscale (d. l. 23 ottobre 2018, n. 119, titolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.") e pubblicato in Gazzetta Uficiale n.247 del 23 ottobre 2018 non dispone solo di pace fiscale ma introduce alcune interessanti modifiche al processo telematico tributario, di cui la più rilevante è senza dubbio la possibilità di tenere udienze a distanza.

Il decreto fiscale si occupa di tali modifiche con l'articolo 16 titolato "Giustizia tributaria digitale" composto di 6 commi.

Ma andiamo con ordine.

 

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici. Processo telematico obbligatorio

Il primo comma si occupa delle comunicazioni telematiche modificando l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Si prevede che "La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione  avvenuta  nei confronti di almeno uno dei difensori della parte", sostituendo - e ciò pare anche più rilevante - la medesima parte del periodo che prevedeva "Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni", lasciando intendere che l'indirizzo di posta non potrà più sostituire la PEC (vedasi il nuovo comma 3-bis).

Il carenza di PEC le notifiche si faranno con deposito alla cancelleria (modifica al comma 2 dell'art. 16-bis).

Obbligatorietà del processo telematico. Tutte le parti ed i consulenti "notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche" (nuovo comma 3).

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto fiscale prevede che il processo telematico potrà essere utilizzato indipendentemente dalla scelta operata ad inizio della causa o anche se il giudizio di primo grado si sia svolto in forma analogica.

 

Certificazione della conformita

Con il nuovo art. 25-bis decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si stabilisce che " ... il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" (codice dell'amministrazione digitale). Ancora: "Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica"

 

Udienze a distanza.

Il comma 4 dell'articolo 16 introduce la possibilità di tenere l'udienza in modalità telematica, a distanza.

Su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo la partecipazione delle parti all'udienza pubblica puo' avvenire a distanza. Si è in attesa, tuttavia della individuazione delle regole tecniche per le modalità di esecuzione e per la conservazione della registrazione dell'udienza.

L'udienza si terrà mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione.

Il tutto dovrà avvenire con modalità tali da assicurare la contestuale e reciproca visibilità - comprensiva del sonoro - delle persone presenti in tutti i luoghi collegati

Il comma prevede che "il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza".

 

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Di seguito il testo dell'art. 16 Decreto Fiscale (d. l. 23 ottobre 2018, n. 119)

 

Art. 16
Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 16-bis;
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente;
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali e' stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

 

 

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