Al difensore d’ufficio lo Stato deve pagare anche il tentativo di recupero del credito

Le spese e competenze sostenute dal difensore d’ufficio per il tentativo di recupero del credito verso l’assistito vanno pagate dall’Erario. Cassazione civile Ordinanza n. 22579/2019

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Al difensore d’ufficio lo Stato deve pagare anche il tentativo di recupero del credito

Il difensore d’ufficio, al termine del proprio incarico, chiede il pagamento del proprio compenso all’assistito. Tuttavia, spesso l’assistito non è solvibile per vari motivi (senza fissa dimora, nullatenente, ecc.) e a quel punto la norma contenuta nell’art. 116 del T.U. Spese di Giustizia fa subentrare lo Stato nell’obbligo di pagamento:

ART. 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Per la quantificazione deve aversi riguardo all’art. 82 dello stesso T.U.:

ART. 82.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Come si vede l’art. 116 non si accontenta di una generica dimostrazione della insolvibilità della persona assistita dal difensore d’ufficio, ma pretende la dimostrazione del previo tentativo di recupero giudiziale del credito (“… quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”). Quindi ottenuto un titolo e tentata una prima esecuzione forzata.

A quel punto, visto che a pagare deve essere lo Stato, si assiste talvolta al tentativo di decurtazione del compenso e nel caso di specie non era stato riconosciuto al difensore il pagamento del compenso e delle spese sostenute per l'ottenimento del titolo e per la fase esecutiva.

 

Il difensore d’ufficio ha diritto al pagamento anche delle spese di recupero del credito

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 22579 depositata in data 10 settembre 2019 chiarisce che il difensore ha diritto al pagamento di ogni spesa relativa al tentativo di recupero del credito, in quanto imposto dal su indicato art. 116 T.U. 115 del 2002.

E afferma: “il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116”, e ciò “in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II Ordinanza n. 22579 dep. 10/09/2019

 

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