Esame di abilitazione 2019. La soluzione dell'atto di diritto penale

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2019. Soluzione dell'atto in materia di diritto penale a cura dell’avv. Andrea Diamante

Esame di abilitazione 2019. La soluzione dell'atto di diritto penale

Nota preliminare

Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatto rilevanti, la questione sottesa, le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili, il possibile iter argomentativo per motivi.

È opportuno precisare che la soluzione presentata non costituisce l'unica possibile, quandunque i fatti rechino una pluralità di soluzioni ancorate all’inquadramento giuridico di volta in volta adottato.

 

1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti (in grassetto)

«Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa intende acquistare un motociclo usato, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio. I due si incontrano in Piazza Angelica.

Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio che a sua volta consegna un assegno di 2000 euro a Caio.
Subito dopo l’incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell’assegno appena consegnato a Caio.

All’uscita però Tizio viene fermato dagli agenti insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo.
Da un breve controllo al terminale informatico emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi. Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell’assegno.

Tizio viene dunque sottoposto a processo e all’esito condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia in relazione alla denuncia dell’assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1000 di multa per la ricettazione del motociclo.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.».

 

2. La consegna

La traccia richiede al candidato di redigere l'atto ritenuto più idoneo alla difesa del suo assistito. Non residua alcun dubbio sull'atto cui è chiamato alla redazione il candidato, ossia l'appello.

 

3. La questione

Va compreso se la condotta di Tizio sia tale da perfezionare i reati di calunnia – con riferimento alla falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato a Caio – e di ricettazione – con riguardo all'acquisto di un motociclo provento di furto accompagnato dalla relativa documentazione falsia – per elaborare la migliore tesi difensiva da sostenere nell'atto di appello.

 

4. La normativa

Le principali norme cui si deve dar conto nell'inquadramento giuridico della vicenda sono le seguenti:

- art. 368 c.p. "Calunnia”;

- art. 367 c.p. "Simulazione di reato"

- art. 648 c.p. "Ricettazione".

- art. 712 c.p. "Acquisto di cose di sospetta provenienza"

 

5. Giurisprudenza

Si espongono i principi di legittimità rilevanti nel caso di specie:

- La falsa denuncia di furto dell'assegno costituisce calunnia quando sporta dopo la consegna dell'assegno,mentre solo nel caso in cui vengano forniti riferimenti circa il soggetto nel caso di denuncia che precede la dazione dello stesso

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato (Cass., Sez. II, 9 febbraio 2018 - dep. 27 marzo 2018, n. 14145)

- La particolare tenuità nel delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto

La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Cass., Sez. II, 19/09/2017, n. 42866)

- L'elemento soggettivo del delitto di ricettazione può essere provato indirettamente, quindi dalla qualità della cosa o dalle modalità dell'azione

La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di principi in ordine alle modalità di accertamento dell’elemento psicologico, evidenziando come non sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell’elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell’azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell’origine dei beni medesimi (Cass., Sez. II, 8/03/2018 – dep. 10 luglio 2018, n. 31262)

- L'assenza degli opportuni accertamenti su cose di cui il compratore abbia motivo di sospettare circa la loro provenienza configura incauto acquisto

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell'art. 712 c.p. (Cass., Sez. Unite, 30/03/2010, n. 12433)

 

6. Il possibile iter argomentativo scandito nei possibili motivi

1) Con riferimento al capo della sentenza inerente la condanna per calunnia.

1a) Riqualificazione del fatto nel delitto di simulazione di reato di cui all'art. 712 c.p., mancando l'elemento tipico del reato di calunnia ex art. 368 c.p., quindi assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, ovvero rideterminazione della pena.

Tizio non indica nella denuncia nessun responsabile, limitandosi a rappresentare il furto dell'assegno. Non viene effettuato nessun collegamento tra il furto e l'attività negoziale interessata dalla consegna dell'assegno. L'art. 368 c.p., invero, richiede che l'agente incolpi del fatto denunciato qualcuno che sappia essere innocente. Quindi, la condotta di Tizio configurerebbe al più il delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p.1.

Inoltre, stando al tenore testuale della traccia, Tizio "denuncia" il furto, ma nulla dice circa la valenza di tale denuncia come querela. Stando alla diversità terminologica e sostanziale tra le due dichiarazioni, si deve ritenere che quando si riferisce "denuncia, non si intenda "querela". Il reato di furto, infatti, è un reato perseguibile a querela se non nei casi aggravati. Nel caso di specie, Tizio non riferisce nulla su fatti che potrebbero qualificare il furto denunciato fin da subito e senza la necessità di indagini come aggravato. Per tale ordine di ragioni, in ogni caso non sarebbe ipotizzabile l'inizio dell'azione penale relativa al furto denunciato da Tizio. Infatti, il reato di calunnia è un reato di pericolo e ad integrarne gli estremi è sufficiente la anche astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Per quanto detto, in carenza di querela, nel caso di specie non è ipotizzabile l'inizio di un procedimento penale a carico di Caio. Da ciò, la riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p..

A questo punto, valorizzando taluni aspetti della condotta in modo da far apparire la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, si deve sostenere la non punibilità dell'imputato ricorrendo la speciale causa di cui all'art. 131-bis c.p. (con riferimento alla tenuità dell'offesa, rileva come la rappresentazione del reato mai avvenuto riguardi un singolo assegno scevra di qualsivoglia elemento che avrebbe potuto allarmare considerevolmente l'Autorità; a proposito della non abitualità del comportamento, invece, giova chiarire che i precedenti richiamati nella traccia fanno riferimento solo a condanne con la sola pena della multa, senza nulla dire circa l'indole dei relativi reati, circostanza, questa, che va argomentata ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.).

In ogni caso, se non dovesse trovare accoglimento la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., si deve insistere sulla rideterminazione della pena in conseguenza della riqualificazione.

1b) In ulteriore subordine. Applicazione del comma 2 dell'art. 648 c.p., per la particolare tenuità del fatto con conseguente rideterminazione della pena e applicazione dei benefici di legge ricorrendone i presupposti

In ogni caso ed in via subordinata, le circostanze sù esposte con riferimento all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. depongono a favore della configurabilità della ricettazione di particolare tenuità di cui al co. 2 dell'art. 648 c.p., con conseguente rideterminazione della pena.

2) Con riferimento al capo della sentenza inerente la condanna per ricettazione.

2a) Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, mancando l'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

È carente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Infatti, nel caso di specie non è stata provata la piena conoscenza del reato presupposto, o ciomunque non è stata offerta l’inequivoca dimostrazione della malafede desumibile da altri fattori. Invero, non sono apprezzabili in Tizio atteggiamenti da cui poter desumere quella coscienza e volontà di trarre un profitto da una cosa proveniente da delitto.

In particolare, Tizio non corrisponde una cifra irrisoria se parametrata all'acquisto di un semplice ciclomotore usato (non emergono elementi per cui considerare il ciclomotore di pregio, rilevando solo il fatto che trattasi di un veicolo usato). In particolare, poi, Tizio procede al pagamento del corrispettivo con assegno, mezzo di pagamento tracciabile, ad indicare l'assenza di qualsivoglia malafede circa l'aquisto di una refurtiva. Senza contare che Tizio riceve anche la documentazione relativa al ciclomotore acquistato, sintomatico dell'accertamento, per quanto affrettato e sciatto, operato da Tizio circa la provenienza dello stesso. A poco rileva il numero di telaio abraso, costituendo tale elemento qualcosa che non emerge immediatamente tale da insospettire l'acquirente.

2b) In subordine. Riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p..

Al più, può rilevare l'imprudenza di Tizio, che avrebbe potuto applicare maggiore cura e attenzione nella valutazione del ciclomotore e della sua documentazione. E in tal senso, la condotta come riferita nella traccia, potrebbe rilevare in termini di incauto acquisto, rectius acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p., apprezzandosi appunto una sciatta valutazione della provenienza del ciclomotore e delle sue condizioni oggettive.

3) Nel caso di riqualificazione dei reati, ovvero nel caso di rigetto delle superiori richieste con conferma della decisione appellata, applicazione della continuazione ex art. 81, co., 2 c.p. e conseguente rideterminazione della pena e applicazione dei benefici di legge laddove applicabili.

È necessaria la valorizzazione degli elementi che depongono a favore dell'univocità del disegno crimonoso, in luogo dell'applicazione del cumulo materiale così come applicato dal giudice di prime cure. Di conseguenza, rideterminazione della pena.

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 - E ciò in contrasto con l'orientamento di legittimità prevalente, di cui sarebbe opportuno offrir una critica, al fine di avvolarere la tesi esposta. Argomentare una tale tesi difensiva non è agevole, posto che la vicenda così rappresentata ha trovato una pacifica soluzione giurisprudenziale, in quanto si ritiene che la falsa denuncia di furto di un assegno prima consegnato nell'ambito di un'attività negoziale contiene in ciò l'accusa nei confronti del prenditore innocente, in quanto facilmente individuabile. Semmai la giurisprudenza qualifica una tale condotta come simulazione di reato quando la falsa denuncia avviene prima della consegna dell'assegno alla controparte negoziale, sempre che non siano presenti collegamenti oggettivi e soggetiivi alla successiva negoziazione.

 

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