Sulla possibilità di nominare un CTU stimatore da parte della Comm. Tributaria

La Commissione Tributaria ha il potere di nominare un CTU, anche in secondo grado, al fine di effettuare una stima dell’immobile. Conferma della Cassazione, Sentenza 25261/2019

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Sulla possibilità di nominare un CTU stimatore da parte della Comm. Tributaria

Il fatto.

Notificato un avviso di rettifica e nuova liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria contestando il valore accertato. In secondo grado la Comm. T. Regionale incarica un CTU al fine di determinare il valore dell’immobile oggetto di contestazio9ne.

Il caso viene posto innanzi alla Corte di Cassazione civile, la quale decide con Sentenza n. 25261 depositata in data 09 ottobre 2019

 

La Consulenza Tecnica d’Ufficio quale mezzo d’indagine della Commissione Tributaria

Secondo il ricorrente la Comm. Tributaria non avrebbe avuto il potere di disporre tale strumento istruttorio o quantomeno a giustificare il ricorso a tale strumento straordinario.

La S.C. ricorda che la C.T.U. non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio e che spetta al giudice del merito stabilire se la consulenza tecnica d'ufficio sia necessaria od opportuna, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità.

In ogni caso ciò non elimina l’onere probatorio a carico delle parti né può venire in soccorso alla parte al fine di sopperire a carenze istruttorie.

Richiama la Corte un proprio precedente secondo il quale:

L 'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza, e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi”.

 

 

 

Corte di Cassazione civile, Sentenza n. 25261 dep. 09/10/2019

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sentenza n. 25261 dep. 09/10/2019

 

FATTI DI CAUSA

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