Disconoscimento della firma sull’avviso di riconoscimento e querela di falso

Sul disconoscimento della firma apposta sull’avviso di riconoscimento prodotto in copia dall’Agenzia delle Entrate e querela di falso. Cassazione Civile Ordinanza n. 2482/2020

Disconoscimento della firma sull’avviso di riconoscimento e querela di falso

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, con l’ordinanza n. 2482 del 4 febbraio 2020 ha affrontato diverse tematiche statuendo svariati principi. Tra questi merita particolare menzione quello relativo al disconoscimento della firma apposta sull’avviso di riconoscimento prodotto in copia dall’Agenzia dell’Entrate e alla necessità dell’esperimento della procedura di querela di falso.

Ed in particolare la Suprema Corte di cassazione ha affermato che

«in tema di processo tributario, nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l'efficacia dell'atto pubblico; sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale».

 

1. Il caso di specie

Una società proponeva ricorso avvero l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia dell’Entrate, per l’anno d’imposta 2004, con applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62 bis del d.l. n. 331 del 1993.

La Commissione tributaria di I grado di Trento accoglieva il ricorso, provvedendo all’annullamento del relativo avviso.

Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi la Commissione tributaria di II grado di Trento eccependo, per la prima volta, la tardività dell’impugnazione con il ricorso introduttivo perché avvenuta oltre il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ed in particolare secondo la tesi esposta dall’Amministrazione finanziaria, la notifica del ricorso introduttivo risultava intempestiva giacché l’avviso di accertamento era pervenuto alla società in data 5 dicembre 2008. In tal senso produceva la copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di accertamento, dalla quale risultava la consegna al destinatario in data 5 dicembre 2008.

Si costituiva in appello la società, la quale contestava la conformità della copia prodotta dall’Amministrazione finanziaria in quanto recava una data di ricezione del tutto illeggibile ed una firma riconducibile ad un soggetto diverso rispetto al legale rappresentante. Inoltre produceva la relata dell’avviso di accertamento, dalla quale si evinceva chiaramente che l’atto impugnato era stato portato all’ufficio postale il 5 dicembre 2008 e consegnato alla società solamente in data 9 dicembre 2008.

Pertanto, secondo tale ricostruzione la notifica del ricorso introduttivo risultava ampiamente entro i termini previsti dalla legge.

La Commissione tributaria di II grado accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando la legittimità dell’avviso di accertamento.

Specificamente, il Giudice di appello accoglieva l’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’Agenzia delle Entrate, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato alla società il 5 dicembre 2008 ed il ricorso era stato spedito per la notifica il 5 febbraio 2009, quindi tardivamente. La data di ricezione dell’avviso di accertamento è quella del 5 dicembre 2008, e non quella del 9 dicembre 2008, come sostenuto dalla società, anche in ragione della distinta del portalettere da cui risultava che l’atto era stato consegnato il 5 dicembre 2008. In ordine all’illeggibilità della data di ricezione dell’avviso di accertamento era stata sollevata tardivamente della contribuente, come ugualmente tardiva risultava la deduzione che la firma apposta dal “Titolare” della società sull’avviso, nello spazio riservato alla firma del destinatario, non era stata mai apposta dallo stesso.

La contestazione doveva essere proposta con l’esperimento della procedura di querela di falso e non già con il semplice disconoscimento.

Contro la pronuncia della Commissione tributaria di II grado di Trento, la società ricorreva in Cassazione affidandosi a sei motivi.

 

2. La decisione della Corte

  • Con il primo motivo la società deduceva la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 60 del d.p.r. 600/1973 e art. 4, comma 3, della legge 890/82, per aver la Commissione tributaria di II grado di Trento per aver ritenuto che la data di notifica a mezzo posta possa essere provata in base alla copia semplice dell'avviso di accertamento ed alla copia semplice della distinta del portalettere. Il solo documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica degli atti impositivi è rappresentato dall'originale dell'avviso di ricevimento. Sull’Agenzia delle Entrate incombeva l'onere di provare il momento di decorrenza del termine di decadenza dell'impugnazione producendo copia autentica dell'atto impugnato;

  • Con il secondo motivo di impugnazione lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccezione relativa all'illeggibilità, nell'avviso di ricevimento, della data di ricezione dell'atto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e con riferimento all'art. 112 c.p.c. A fronte della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, sollevata per la prima volta in sede di appello dalla Agenzia delle Entrate, la società appellata, con le controdeduzioni, ha evidenziato che la data dell'avviso era del tutto illeggibile nella indicazione del giorno (ma non del mese) di ricevimento della notifica a mezzo posta. Il giudice di appello ha, quindi, omesso di pronunciare su tale questione, limitandosi ad affermare la tardività della eccezione;

  • Con il terzo motivo di impugnazione contestava la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, laddove si ritiene inammissibile in quanto tardiva l'eccezione riguardante l'illeggibilità della data - in relazione al giorno - apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell'atto impositivo. Considerato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività era stata sollevata, per la prima volta, in sede di appello dalla Agenzia delle Entrate, l’appellata società non poteva che sollevare le sue difese in sede di controdeduzioni in appello, palesando l'illeggibilità della data apposta sull'avviso di ricevimento;

  • Con il quarto motivo di impugnazione deduceva la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, laddove si ritiene inammissibile in quanto tardiva l'eccezione riguardante la mancata firma del “titolare”, legale rappresentante della ricorrente, dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell'atto impositivo., Considerato che l'Agenzia delle Entrate solo in sede di appello aveva sollevato l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, producendo in quella sede la copia dell'avviso di accertamento, la società appellata non poteva che esporre le sue difese in sede di controdeduzioni in appello;

  • Con il quinto motivo di impugnazione lamentava la violazione e/o falsa applicazione , in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., del 2 ° comma dell'art. 54 del d.lgs. 546/1992, laddove si ritiene che le eccezioni riguardanti l'illeggibilità della data - in relazione al giorno - apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell'atto impositivo e la nullità della notifica a causa della mancata firma da parte del “Titolare”, legale rappresentante della ricorrente, dell'avviso di ricevimento de quo, avrebbero dovuto essere oggetto di specifico motivo di appello incidentale. Sul punto mancava l'interesse ad impugnare, non essendovi soccombenza, in quanto il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione riguardante la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, sia in relazione alla illeggibilità della data sia in relazione alla sottoscrizione del “Titolare”;

  • Con il sesto motivo di impugnazione deduceva violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 221 c.p.c., 2700 c.c. e 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c., laddove si contesta alla odierna ricorrente di non aver proposto la querela di falso in assenza dell'originale dell'atto pubblico. La querela di falso può essere proposta contro l'originale dell'atto pubblico, ma non contro una mera copia semplice. Nel caso in esame la società ha disconosciuto la scrittura privata prodotta in copia, in quanto ha disconosciuto la sottoscrizione ad opera del suo legale rappresentante. Il giudice di appello non può, quindi, ritenere che l'avviso di ricevimento in copia, disconosciuto, possa avere la stessa efficacia dell'originale. Non doveva, allora, essere proposta querela di falso, essendo stata disconosciuta la copia dell'atto.

I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, per le ragioni di cui in motivazione.

Invero, la società ricorrente, dopo aver ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento e dopo aver proposto ricorso, ha dedotto, in sede di appello, quando l'Agenzia delle Entrate ha, per la prima volta, sollevato la questione della tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che la data della ricezione era illeggibile, sicché non poteva essere identificata con sicurezza nel 5 dicembre 2008 (come chiedeva l'Agenzia delle Entrate), ma nel 9 dicembre 2008, e che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, prodotto in copia semplice, non era dell'apparente sottoscrittore disconoscendo espressamente, quindi, tale sottoscrizione.

Per questa Corte la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., n. 21003 dell’8 settembre 2017; Cass., n. 13439 del 27 luglio 2012).

Pertanto, poiché la società, in sede di controdeduzioni in appello, ha disconosciuto espressamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dal proprio legale rappresentante, l'Agenzia delle Entrate avrebbe però dovuto produrre il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale (Cass., n. 19987 del 30 settembre 2011). Né può trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità, invocata dalla Agenzia delle Entrate in sede di controricorso, in ordine alla notifica dell'atto all'addetto alla sede della società di cui all'art. 145 c.p.c.. Infatti, va precisato che la società ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presso la propria sede sociale, con atto sottoscritto apparentemente dal legale rappresentante della stessa, ma con sottoscrizione apposta sul rigo destinato alla firma del “destinatario della persona giuridica”, con a fianco la dicitura “Titolare”. Per questa Corte, se la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede legale ad un soggetto che si qualifica come “addetto alla sede”, si presume che quel soggetto abbia poi comunicato l'avvenuta ricezione. Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., n. 27420 del 20 novembre 2017). Si è aggiunto che la disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., n. 3516 del 7 marzo 2012). La società, in tali ipotesi, deve, quindi, provare che la persona che ha ricevuto l'atto non era alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., n. 12754 del 14 giugno 2005; Cass., n. 904 del 23 gennaio 2001). Nel caso in esame, invece, la sottoscrizione del legale rappresentante della società è stata apposta sull'avviso di ricevimento, non nella casella “addetto alla sede”, ma in quella “destinatario persona giuridica”, con a fianco la specificazione “Titolare”. Il giudice di appello, quindi, ha errato nell'affermare che la società, dopo aver espressamente disconosciuto la sottoscrizione del “legale rappresentante della società” vergata nella copia dell'avviso di ricezione, avrebbe dovuto e potuto “tempestivamente proporre querela di falso, lasciando all'amministrazione in quella sede il dovere di produrre il richiesto originale”. Non può, dunque, essere condivisa l'affermazione del giudice di appello per cui “poiché tale querela non è stata mai presentata, l'avviso di ricevimento deve ritenersi regolare in ragione della sua natura di atto pubblico munito di fede privilegiata”. Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal legale rappresentante, da parte della società, la copia dell'avviso di ricezione, depositata in appello dalla Agenzia delle Entrate, in assenza della produzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha l'efficacia dell'atto pubblico. Inoltre, quanto alla asserita illeggibilità della data apposta sull'avviso di ricezione, la questione potrà essere affrontata dal giudice del rinvio.

La Cassazione, nel cassare la sentenza impugnata rinviando alla Commissione tributaria di II di Trento, formula il seguente principio di diritto: «in tema di processo tributario, nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l'efficacia dell'atto pubblico; sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale».

 

3. Ricostruzione normativa e giurisprudenziale

L’ordinanza in commento affronta e chiarisce la questione relativa all’efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia dalla Agenzia delle Entrate in sede di appello.

Al fine di poter comprendere a pieno la portata innovativa introdotta appare necessario operare il richiamo alle norme che disciplinano la materia.

L'art. 2719 c.c. prevede sul punto che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

L'art. 2712 c.c., rubricato riproduzioni meccaniche dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.

L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta… se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.

Sul punto va anzitutto chiarito che, nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, “in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l'esperibilità della procedura di verificazione“ (Cass., n.7355 del 31 marzo 2011). La tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata, quando è il contribuente onerato disconoscimento (Cass., n. 13333 del 17 maggio 2019).

Per questa Corte, l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass., n. 13425 del 13 giugno 2014; Cass., n. 4053 del 20 febbraio 2018, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico, Cass.,n. 4476 del 25 febbraio 2009; Cass., n.11419 del 18 giugno 2004; Cass., n. 16557 del 20 giugno 2019, che richiede per il disconoscimento formale una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale).

Inoltre, si è affermato che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario (Cass., n. 8108 del 22 maggio 2003). Si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., n. 7775 del 3 aprile 2014; Cass., n. 29993 del 13 dicembre 2017). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass., n. 1991 del 30 gennaio 2006).

L'art. 22, comma 4 del d.lgs. 546 del 1992 prevede, poi, che “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, o i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

L'art. 22, comma 5 del d.lgs. 546 del 1992, quindi, dispone che “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”. Si è ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. 1992, n. 546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all'originale, in presenza della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 cit. (Cass.,n. 8446 del 27 aprile 2015; Cass., n. 22770 del 23 ottobre 2016; Cass., n. 11435 dell’11 maggio 2018).

L'art. 2702 c.c. prevede che “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

L'art. 2700 c.c. dispone che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Pertanto, se la copia dell'atto pubblico non è stata disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., ha la stessa efficacia delle “autentiche”, ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quanto quest'ultima norma è applicabile sia alle copie delle scritture private che alle copie degli atti pubblici.

Va chiarito, però, che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, per costante giurisprudenza di questa Corte. In particolare si è affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass., n. 8082 del 21 marzo 2019; Cass., n. 22058 del 3 settembre 2019; Cass., n. 29022 del 5 dicembre 2017, in relazione alla notifica di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602 del 1973; Cass., n. 16448 del 5 agosto 2016). Infatti, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., n. 16289 del 31 luglio 2015; Cass. SS UU, n. 9962 del 27 aprile 2010). Infatti, l'art. 2719 c.c. si applica anche alle copie di atti pubblici.

Dott. Adriano Scaletta

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. V, Ordinanza n. 2482 dep. 04/02/2020

 

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