Inchiesta sulla mediazione (seconda parte): intervista all'avv. Debora Ravenna
La parola agli esperti: intervista in esclusiva all'avv. Ravenna, coordinatrice del 'Gruppo Mediazione' dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Debora Ravenna, avvocato, è coordinatrice del "Gruppo Mediazione" dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Sono giunto a Lei grazie alla cortese indicazione di Giovanna La Chimia, avvocato e mediatore. Il mio proposito, già manifestato nel precedente articolo sul tema, è quello di completare un'indagine conoscitiva sull'istituto, muovendo da un approccio culturale, con una particolare attenzione ai profili di informazione e divulgazione tra il pubblico, quale reale strumento alternativo per la risoluzione di una controversia.
Mi interessava sentire un tecnico ed esperto, uno che lavora sul campo, e l'ho incontrato. Un incontro felice con un professionista che, come emerge sin dalle prime risposte, ha una grande passione per il lavoro che svolge e una profonda conoscenza della materia, nonché un curriculum di tutto rispetto (vedasi sua pagina web). Con una dote non trascurabile e assai rara: la capacità di rendere semplice ciò che non è.
La mia gratitudine, quella di ProfessioneGiustizia.it e di tutti coloro che sapranno accogliere il dono che l'avv. Ravenna ci ha offerto.
Debora, ci spieghi, in sintesi, l'attività del Gruppo Mediazione che coordini, la sua composizione, il progetto che lo struttura?
"Il Gruppo si pone nella più ampia cornice degli Osservatori sulla Giustizia Civile sorti presso diversi Tribunali. Vi partecipano differenti professionalità tra cui avvocati, magistrati e personale amministrativo. L’attività degli Osservatori è come potrai leggere sul vademecum inserito nel sito www.corteappello.milano.it, ad ampio respiro e coinvolge gli operatori del diritto per l'adozione di prassi condivise, scaturenti da un confronto aperto su tematiche che presentano aspetti di criticità. Il nostro lavoro viene reso accessibile a tutti, come le pubblicazioni che ne costituiscono la sintesi (http://www.osservatorigiustiziacivile.it/). La prossima pubblicazione, ad esempio, sarà un nuovo vademecum sulla mediazione disposta dal Giudice."
Ritieni che la disciplina in vigore, anche in un confronto con la legislazione di altri Stati a noi vicini, rispecchi la natura della mediazione come intesa dalla Commissione Europea?
"Si tratta della disciplina che abbiamo e sulla quale occorre lavorare. Non dimentichiamo che si tratta comunque di una disciplina sperimentale. Credo si potranno migliorare molti aspetti, ma dobbiamo partire necessariamente da quanto il nostro legislatore oggi ci offre."
Nel mio precedente articolo, avevo posto in evidenza come la diffusione e la conoscenza dell'istituto siano scarse tra i cittadini, tra coloro che non sono gli operatori del settore giustizia. Ho notato che molto è lasciato all'impegno di cultori che, soprattutto attraverso il canale del web e dei social network, in modo gratuito, lavorano per promuovere una cultura della mediazione. Sei d'accordo?
"Si, di fatto un ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura di mediazione, va riconosciuto all'iniziativa di singoli mediatori/organismi che mettono a disposizione ricerche e approfondimenti su siti o blog. Vi sono eccezioni, ma riguardano le istituzioni locali, Ordini degli Avvocati o Camere di Commercio ad esempio."
Possiamo considerare come mediazione in senso tecnico quella svolta dalle Autorità indipendenti che si curano di dare risposta ad istanze di tutela dei consumatori? Parrebbe, secondo i dati dell'ultimo rapporto Isdaci, che sia stato segnalato un cospicuo incremento nel ricorso a questa forma di tutela rispetto al dato base di riferimento precedente.
"Si tratta di procedimenti diversi dalla mediazione ex D.Lvo 28/2010. Sono comunque ADR molto utili ed è positivo che vi sia un incremento nell’utilizzo. Ricordo che esiste anche la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 322 c.p.c., avanti al Giudice di Pace. E’ uno strumento utilissimo e poco costoso, ma pressoché inutilizzato."
Due parole sulla Circolare del Ministero? Ho letto molte critiche soprattutto riguardo al primo incontro e al rimborso delle spese al mediatore. Molti hanno affermato che il primo incontro rischia di risolversi in un semplice adempimento burocratico, un obbligo da rispettare.
"La Circolare del 27 novembre chiarisce che nel termine “compenso” «non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento» specificando altresì che «le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro»; peraltro, «nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa»; quindi il costo della mediazione in quel caso ammonterà a 40 euro (oltre Iva) e «dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate» (come era stato già puntualizzato dalla circolare ministeriale del 20 dicembre 2011)".
In buona sostanza gli organismi vedono rifuse le spese di segreteria ma i mediatori non sono retribuiti per il primo incontro. I mediatori che hanno riportato la loro esperienza durante le riunioni del gruppo ritengono che si tratti di una situazione insostenibile nel medio-lungo periodo. I professionisti non possono regalare il loro tempo senza limiti ed il timore è che si abbassi il livello delle prestazioni professionali. La legge 98/2013 e la circolare non hanno risolto il nodo della qualità della formazione dei mediatori, aspetto fondamentale e irrinunciabile per una buona riuscita della mediazione.
Uno sguardo al futuro che ci attende.
"Vi è un grande fermento. Nel campo della famiglia, per esempio, interessanti sviluppi giungono dai magistrati a cui è data la facoltà di invitare le parti ad avviare la mediazione familiare ex. legge 54 del 2006, ma anche - nel caso di diritti disponibili – ex D.lgs. n. 28 (si veda ordinanza 29 ottobre 2013 del Tribunale di Milano, sez. IX [nella quale si ritiene che per il magistrato che opera ai sensi dell'art. 5 comma 2 il fascio applicativo della previsione prescinde dalla natura della controversia e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010 NdR]). Inoltre si sta diffondendo anche in Italia la procedura collaborativa che consiste in un processo di negoziazione di natura stragiudiziale che coinvolge le parti in maniera diretta nelle trattative, assistite dagli avvocati ed eventualmente da altri professionisti (commercialista, consulente del lavoro, esperto dell'infanzia, psicologo, coach) in una spinta di collaborazione, con l’intento di trovare una soluzione concordata.
Le riunioni si svolgono alla presenza delle parti e dei rispettivi professionisti, ogni aspetto viene trattato congiuntamente, nella massima trasparenza e collaborazione.
La pratica collaborativa non si adatta a tutte le fattispecie, l’Avvocato “collaborativo” – che dev’essere specializzato - dovrà esaminare la situazione di volta in volta con il proprio assistito e valutare qual'è la procedura adeguata al caso di specie, analizzando le singole circostanze.
Perché si possa utilizzare la procedura collaborativa i coniugi devono essere disposti ad essere totalmente sinceri e trasparenti e a non nascondere nulla, non devono avere problemi di salute mentale o dipendenza da sostanze chimiche, non devono esservi state violenze fisica o abuso emotivo.
I legali ed i loro clienti lavorano insieme con l’obiettivo di raggiungere soluzioni condivise che rispondano ai bisogni e agli interessi dei coniugi e dei loro figli."
Molti hanno manifestato poca simpatia per la mediazione disposta dal Giudice, evidenziando criticità e il rischio di possibili usi distorti, che ne pensi?
"Vedo molto positivamente e con fiducia questo istituto, in particolare perché il giudice, che ha studiato il fascicolo, può individuare i casi più idonei ed il momento processuale migliore per disporre la mediazione. La scelta dei singoli casi da inviare in mediazione è fondamentale ed il compito di evitare distorsioni compete alla sensibilità del Giudice."