Sulla Cessione di Parcheggi Pertinenziali

Possibile la cessione di posto auto separata da quella dell'unità immobiliare principale.

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Sulla Cessione di Parcheggi Pertinenziali

Si allarga sempre più la possibilità di cedere la pertinenza ad uso parcheggio separatamente rispetto al bene principale.
Il recente Decreto Legge sulle "Semplificazioni" (9 febbraio 2012, n. 5) del Governo Monti modifica l'art. 9 della Legge Tonioli, consente la cedibilità del posto auto realizzato su area privata, purché lo stesso mantenga l`esclusiva destinazione a parcheggio e diventi pertinenza di altro immobile sito nello stesso Comune.


Si riporta la norma del Decreto Legge:

 

Art. 10
Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".
 



 

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