Per i Giudizi di Diritto del Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatoria |
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Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie Per i decreti ingiuntivi l'importo sarà ridotto della metà |
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. | € 43,00 | |
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione (v. Circolare 11 maggio 2012) |
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. | C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario | |
Nei procedimenti relativi all’esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. |
ESENTE | ||
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio) | ESENTE | ||
Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria. |
TABELLA ORDINARIA | ||
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In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie | |||
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