Le Notifiche in proprio degli Avvocati
La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum
Introduzione
Introduzione
Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell’Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.
È questa una facoltà concessa all’avvocato e non comporta l’obbligo per l’avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile o è necessario1 - dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario. Va evidenziato che, nei casi in cui il difensore destinatario della notifica non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è radicata la causa, la notifica presso la cancelleria potrà essere effettuata solo se non è stato possibile effettuare la notifica al domicilio digitale2.
La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l’Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all’attività quotidiana dell’Avvocato.
Da qui l’idea della redazione di un “vademecum”, come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.
Il testo della legge ha recentemente subito una modifica in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo PEC (vedi la parte sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata).
Appare opportuno riportarne di seguito il testo come oggi vigente.
La riproduzione è consentita alle seguenti condizioni
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Note
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Ad esempio quando è necessario notificare tramite l’Ufficiale giudiziario nei casi di cui all’art. 143 c.p.c., nelle notifiche all’estero o quando si ritiene utile il ricorso all’art. 140 c.p.c. nonché quando l’autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta). La facoltà di notifica in proprio a mezzo posta è esclusa per i procedimenti penali. Per le notifiche in proprio all’estero vi sono opinioni contrastanti, necessita però prestare -in ogni caso- molta attenzione prima di ricorrervi e rispettare alcune formalità specifiche (dd es. traduzione asseverata). Il problema è dato dall´art. 142 c.p.c., che in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è possibile far ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (in giurisprudenza si segnalano sul punto le interessanti pronunce: Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 26.11.2013 e Cassazione sezione I civile; sentenza 8 agosto 2003, n. 11966). Si consiglia di consultare: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/notifiche_estero.html la “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (maggio 2014)” e il sito del portale europeo della giustizia prima di procedere per le opportune verifiche.
E’ invece impossibile eseguire una notifica all’estero a mezzo pec..
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Art. 16-sexies D.L. 179/2012, come introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/2014.