Premessa: definizioni

 

Si definisce titolo esecutivo 1 il documento che consente di promuovere l’esecuzione forzata o è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente .

Esso si forma o nell’ambito di una attività giurisdizionale [ processo ] , cd. titolo giudiziale, oppure stragiudiziale .

La “spedizione” del titolo in forma esecutiva ha, quale principale scopo , quello di procurare il “possesso” del titolo, condizione necessaria per esperire l'esecuzione forzata, alle parti a favore delle quali è stabilita la prestazione nella sentenza .

Ai sensi dell’articolo 474 codice procedura civile: “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile” [ nulla exsecutio sine titolo ] .

Se l’atto destinato a valere come titolo è formato dalla autorità giudiziaria, come nel caso che ci interessa, la parte che ne ha interesse deve richiederne, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, il rilascio.

Rilascio che avviene “con la spedizione dell’atto in forma esecutiva”. 2

Ai sensi dell’art. 153 disp. att. codice di procedura civile : "II cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.
La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.”

Ai sensi dell’articolo 475 codice procedura civile Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione , o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

Per la Corte di Cassazione 3“La copia fotostatica di una sentenza può costituire titolo valido per l’esecuzione solo se munita di attestazione di conformità all’originale, la quale deve ritenersi implicitamente contenuta nella formula esecutiva appostavi dal cancelliere con atto originale ed autentico “.

Sempre per i Giudici di Legittimità 4“ per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, onde procedere ad esecuzione forzata,è sufficiente che il cancelliere,verificata la formale perfezione dell’originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. c.p.c.),attestandone il rilascio; tale disciplina,per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici prevista dall’art. 14, l. 4 gennaio 1968, n. 14”.

L’apposizione della formula esecutiva avviene, come chiarito dalla direttiva ministeriale Giustizia del 20 febbraio 1987 5, non sull’originale 6 ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l’intenzione di procedere ad esecuzione forzata, mediante notificazione del titolo.

Ricordiamo infatti che “la spedizione in forma esecutiva è costituta dall’attestazione del cancelliere o del notaio di rilasciare, a richiesta di parte, copia munita di formula esecutiva, differenziandosi così dalla successiva apposizione della formula.
La spedizione in forma esecutiva è l’attestazione fatta sull’originale dell’atto , che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici
Mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie “
7.

Ai sensi dell’articolo 282 codice procedura civile la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, quindi, anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà, devono, se richieste, essere rilasciate ( spedite ) in copia munita di formula esecutiva.

L’ ampio richiamo alla normativa procedurale civile in argomenti che riguardano il processo penale trova fondamento nell’indirizzo 8 della Suprema Corte di Cassazione in “ relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili”, sebbene “il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale “9.

L’oggetto del presente lavoro attiene alla “spedizione del titolo esecutivo” limitatamente ai capi della sentenza penale relativi alle statuizioni civili.

Alle esigenze di chi, agendo quale parte civile nel processo penale , chiede, alla cancelleria del magistrato che ha emesso il provvedimento,di “ essere fornito” del titolo che ha riconosciuto e accolto “ le propria doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale”.

Si affronteranno, quindi, nello specifico gli argomenti relativi al rilascio [ spedizione ] della copia esecutiva della sentenza, anche riguardo all’azionabilità del solo dispositivo della stessa, relativamente agli effetti civili , della copia relativa alle spese del procedimento e del provvedimento che riconosce il risarcimento per ingiusta detenzione ed errore giudiziario.

Spedizione in forma esecutiva da tenere ben distinta dalla “irrevocabilità” 10 e dalla “esecutività” 11 della sentenza o del decreto di condanna che attiene invece agli effetti penali del provvedimento definitorio del giudizio penale stesso.

 

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Note

NdR: in materia vedi anche "Decreto ingiuntivo: decreto di esecutorietà e formula esecutiva".

1 “ in senso formale (documento) costituisce un presupposto del processo esecutivo” in “diritto processuale civile” Redenti e in “Manuale di diritto processuale civile” Lugo

2 S. Satta in “ diritto processuale civile”

3 Cass. Civ. 11 aprile 1978, n. 1709

4 Cass. Civ.16 febbraio 1998, n. 1625.

5 nota n. 4/557/50 Ques. 86 del 20/02/87 Ministero della Giustizia Aff. Civ. ai sensi della quale “i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull’originale del provvedimento”

6 Nell’originale del titolo giurisdizionale si annota il rilascio della formula esecutiva ai fini del divieto di cui al primo comma dell’articolo 476 c.p.c. ai sensi del quale “non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia alla stessa parte”

7 rif =Cass. 3 settembre 1999 n .9297

8 Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908

9 Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022

10 Ai sensi dell’articolo 27 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ( D.M. 30 settembre 1989 n. 334) “..la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento…”

11 Ai sensi dell’articolo 28 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ( D.M. 30 settembre 1989 n. 334) “..la cancelleria quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione o opposizione….”