Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale

Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale. Formula esecutiva nel provvedimento penale ed effetti civili

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Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

 

Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Il rilascio del titolo in forma esecutiva vale relativamente alla liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 541 codice di procedura penale ma trova un limite quando le spese processuali sono anticipate e liquidate alla parte, sia esso imputato o parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e 83 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Per il Ministero della Giustizia, circolare del 20 ottobre 2009 1, “…il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva…”

Ai sensi dell’articolo 171 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 : Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.

Il Ministero Giustizia con nota del 8 febbraio 2011 2 pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”

Provvedimenti di liquidazione spese da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 testo unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.3

Anche per la Giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 4.

Nello specifico, in materia di liquidazioni onorari al difensore parte ammessa al patrocinio, la Cassazione Penale,5 ha stabilito che “ il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all’art. 82 del T.U. spese di giustizia”.

Ma, per quel che nello specifico ci interessa, ha ribadito 6, in tale pronuncia, il principio, già affermato, dell’autonomia delle liquidazioni: quella ex dell’art. 541 c.p.p., comma 1, a favore di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quella ex articolo 82 e 83 del d.P.R. 115/2002 a favore di parte ammessa.

Per la Corte “La disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.

L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”

Autonomia delle due tipologie di liquidazioni nelle forme di impugnazione:

- ex articolo 170 TU spese di giustizia le liquidazioni con decreto ex artt. 82 e 83 TU spese di giustizia,

- impugnazione ordinaria per le spese liquidate in sentenza.

Autonomia nelle finalità dei titoli stessi per le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari :

- titolo per il recupero : provvedimento definitivo del giudizio:7 ,

- titolo per il pagamento a favore dell’interessato : provvedimento ex artt. 82 ,83,168 e 169 Testo Unico spese di giustizia 8 .

Differenziazione, per quel che nello specifico riguarda le finalità del presente lavoro, nell’efficacia del titolo:

- le spese di lite liquidate in sentenza, ex articolo 541 c.p.p. sono “spedibili” in forma esecutiva ex art. 474 c.p.c,

- al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c.

Per direttiva ministeriale 9 “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico.

La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo....omississ....

L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..”

L’avvocato della parte ammessa non potrà ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell'erario chiedendo la copia esecutiva della sentenza , azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito ma, ex articolo 82, secondo l’architettura del Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica.10

L’architettura della liquidazione che, per come disposta dai richiamati articoli del Testo Unico spese giustizia, non è stata modificata dall’introduzione del comma 3 bis all’articolo 8311 ai sensi del quale " Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

L'avverbio "contestualmente" sta ad indicare la mera contemporanea adozione da parte del magistrato in uno sia della sentenza che del decreto di liquidazione dei compensi e non, all'opposto, che sia possibile sussumere il decreto di liquidazione nel più ampio e generale provvedimento che definisce la relativa fase processuale.

Mantenere, concettualmente distinte le due tipologie di liquidazioni porta anche a superare criticità nei, possibili, casi in cui il giudice in sentenza liquidi al difensore una somma diversa e maggiore rispetto a quanto liquidato con decreto, e conseguente dilemma del funzionario addetto al servizio sul titolo da mettere in esecuzione.

Problema, quello evidenziato,che non dovrebbe mai verificarsi.

La Corte Costituzionale 12, nel dichiarare l’ennesima manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 130 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, articolo che prevede nel processo civile il “dimezzamento” degli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, ha puntualizzato che “ la somma che va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente”

 

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Note

1 Circolare Ministero della Giustizia DAG.20/10/2009.0127998.U

2 Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

3 circolare Ministero della Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U

4 Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504

5 Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844

6 sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663

7 circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

8 Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 cit.

9 Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009

10 Al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva DAG 0127998.U del 20.10.2009

11 Comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208

12 con ordinanza n 122 del 20 aprile-30 maggio 2016