Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale

Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale. Formula esecutiva nel provvedimento penale ed effetti civili

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Sentenza penale con provvisionale Spedizione di copia in forma esecutiva

 

Dispositivo della sentenza penale con provvisionale - spedizione di copia in forma esecutiva

Ai sensi dell'art. 540 codice di procedura penale, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è di­chiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi, mentre la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

Si può rilasciare copia esecutiva del solo dispositivo della sentenza penale relativamente alle statuizioni civili nelle more del deposito delle motivazioni ?

In materia processuale civile nell’ipotesi di cui all’art. 431 codice di procedura civile «all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza».

Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?

In questo caso la parte civile, nelle more del deposito della sentenza, può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?

Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia in esame.

Per la giurisprudenza di merito, nei pochi casi rinvenuti 1, non sembrava essere consentito il rila­scio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.

Per il Tribunale di Modena 2non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall'art. 431, secondo comma, c.p.c. consenta l'esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il depo­sito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, vice­versa previsti dall'art. 431, terzo comma, c.p.c., posto che l'imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all'art. 600, terzo comma, c.p.p. essendo la richiesta di sospensione dell'esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l'atto di gra­vame e non separatamente dall'impugnazione “.

La Corte di Appello di Catanzaro 3 , «rileva che è sicuramente abnorme l'apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell'art. 544, terzo comma, c.p.p.. per il deposito della sentenza stessa».

Per i Giudici di Appello di Catanzaro, in un passaggio dell’ordinanza, in verità non molto chiaro, «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all'art. 588 c.p.p.. non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell'art. 600, terzo comma, c.p.p.., il giudice di appello può disporre che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme pre­viste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».

Infine per la Corte di Appello calabrese «l'abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall'interessato in sede ci­vile con opposizione al precetto».

Alle sopra richiamate posizioni si contrappone il più recente, 9 marzo 2017 , indirizzo della Giurisprudenza di legittimità in sessione civile 4 ai sensi del quale per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notifica del solo dispositivo- equivalendo anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”

Per la Suprema Corte , alla domanda “ se in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo della motivazione “ si deve dare risposta nel senso che “ per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo “ .

Sempre per i giudici di legittimità non “ vale a dimostrazione del contrario il rilievo che in materia non possa trovare applicazione l’articolo 431, secondo comma, del codice di procedura civile , che prevede tale facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, solo per le sentenze di condanna pronunciate dal giudice del lavoro” .

Per i Supremi giudici “ Il riferimento all’art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., infatti, potrebbe dimostrare anche esattamente il contrario ...” .

Il codice di procedura civile, infatti , “ nell’unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, prevede la possibilità di procedere all’esecuzione solo sulla base di quest’ultimo.

L’ipotesi, dal punto di vista strutturale, “ corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest’ultima non menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali.

Sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale “costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale “.

Il richiamo in questo è, in particolare, all’art. 544 codice di procedura penale, ai sensi del quale “conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo”.

L’articolo in esame in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che «la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva».

La lettura del dispositivo in udienza che “ equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza “.

Appare dunque chiaro “l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sia notificazione.
La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria “
.

Alla luce di tali considerazioni deve, secondo i giudici di legittimità, “ affermarsi il seguente principio di diritto: – per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione “.

 

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Note

1Tribunale di Modena –rito monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005; Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010; Tribunale di Arezzo 8 agosto 2011 “

2 Tribunale di Modena – rito monocratico-ordinanza 28 aprile 2005

3 Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione penale, ordinanza 1987/2010 del 3 dicembre 2010

4 Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022