Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale
Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale. Formula esecutiva nel provvedimento penale ed effetti civili
Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali
Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali 1
Ai sensi dell’articolo 541 codice di procedura penale titolato “Condanna alle spese relative all’azione civile”:
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale… “
Al riconoscimento delle pretese avanzate dalla parte civile segue, quindi, ai sensi del sopra richiamato articolo, la condanna l'imputato e l'eventuale responsabile civile, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile stessa.
Come in caso di rigetto della domanda della parte civile e/o di assoluzione dell’imputato , su richiesta di quest’ultimo, “ condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile”.
La condanna al pagamento delle spese processuali viene “ ritenuta organica alle statuizioni civilistiche disposte dal giudice penale”2.
Per la Corte di Cassazione sono “statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile “3.
Appare, quindi, applicabile alle spese processuali i principi sopra esposti relativi alla esecutività del provvedimento e della spedizione del titolo in forma esecutiva.
Il rilascio della formula esecutiva anche limitatamente alle sole spese processuali trova conferma nella direttiva ministeriale 4 “deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico..”
A riprova dell’esecutività del capo della sentenza penale relativa alla condanna alle spese processuali la pronuncia della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013 5 ai sensi della quale “..in relazione alla fattispecie della sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., che è il potere di sospensione dell’esecutività del giudice è limitato a quest’ultima e non anche alle spese processuali sostenute dalla parte civile”.
La pronuncia sopra richiamata avvalora,in maniera esplicita, l’esecutività delle spese processuali relative all’azione civile, liquidate dal giudice nel processo penale anche di primo grado.
Nel caso in cui l’imputato, o la parte civile, siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato il provvedimento che ne riconosce, a favore, le spese processuali deve prevederne, articolo 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, l’espressa imputazione del pagamento a favore dell’Erario , il quale ai sensi dell’articolo 107 e 108 del dpr 30 maggio 2002 n 115 ha provveduto ad anticipare dette spese alle parti ammesse. 6
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Note
1 Le spese in esame vanno tenute distinte dalle spese processuali anticipate dallo Stato ex articolo 205 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 attualmente regolamentate dal Decreto Ministeriale n. 214 del 10 giugno 2014in relazione al recupero e alla quantificazione forfettaria ( tabella A)14
2 Cassazione Sezioni Unite sentenza 14/07/2011 n. 40228
3 Cassazione Sezioni Unite sentenza 14/07/2011 n. 40228
4 Ministero della Giustizia DAG.25/01/2006.009522.U
5 Cassazione Penale sezione I 31 gennaio 2013 n. 4908
6 Ai fini del recupero, da parte degli uffici di cancelleria, concorrendone le condizioni, di quanto anticipato dall’Erario è opportuno “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione” Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011