Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale
Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale. Formula esecutiva nel provvedimento penale ed effetti civili
Esecutività per il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione
Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione
Un cenno, in fine, alla possibilità di rilascio [spedizione] in forma esecutiva dei provvedimenti che decidono sul risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione.
Risarcimenti che, per natura, rientrano tra le statuizioni civilistiche nel processo penale.
Per la corte di Cassazione “Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario ha connotazioni di natura civilistica”. 1
Per il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione la Corte di Cassazione 2 ha osservato “che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pur avendo svolgimento e natura propri, si sviluppa all'interno del processo penale del quale, ove non diversamente disposto, mutua per intero le regole”.
Anche se, in tema di ingiusta detenzione, “Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.” 3
Il diritto al risarcimento in esame è regolamentato, dalle disposizioni del codice di procedura penale e, nello specifico per l’ingiusta detenzione dagli articoli 314 e 315, mentre per l’errore giudiziario dagli articoli 643, 644, 645 e 646.
Relativamente al risarcimento per l’ingiusta detenzione va ricordato che, ai sensi del 3 comma dell’articolo 315 codice di procedura civile, si applicano, in quanto compatibili, all’istituto in questione le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario ( artt. 643 e ss.) 4.
Il provvedimento che riconosce il diritto al risarcimento nelle ipotesi in esame è immediatamente esecutivo e, di conseguenza, la parte può ottenere dalla cancelleria la spedizione di copia esecutiva del titolo?
La risposta, negativa, per entrambi gli istituti in esame ci viene dalla lettura dall’ articolo 646 c.p.p. che, al comma 5, nel risarcimento per errore giudiziario5 , prevede la possibilità, a richiesta di parte, del giudice di assegnare all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
L’assegnazione di una provvisionale è incompatibile con la provvisoria esecuzione del provvedimento di risarcimento .
Il richiamo alla normativa relativa alla riparazione dell’errore giudiziario ci porta a concludere che anche il provvedimento che statuisce ai sensi dell’articolo 314 c.p.p. non è immediatamente esecutivo e che, quindi, non se ne può rilasciare copia esecutiva se non al passaggio in giudicato del provvedimento stesso.
Il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione “ non è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale ( ex art. 646 c.p.p) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento” 6.
Relativamente alle condanna al pagamento delle spese processuali si rinvia a quanto scritto in argomento precedentemente 7 ricordando, riguardo al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che “ la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata “ 8 e che “ le spese del procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., gravano sull'amministrazione del tesoro solo se questa, nel costituirsi, opponga carenza del diritto, eccessività della richiesta o qualsivoglia eccezione che tenda a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, colorando così di contenziosità il procedimento, con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 91 c.p.c. Se, al contrario, l'amministrazione non contrasta la richiesta la procedura rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione e le spese sono a carico dell'istante“.9
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Note
1 Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 2050 del 22 gennaio 2004 e Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 1555 del 9 marzo 1994
2 Cassazione Sezioni Unite sent. n. 34533 del 24 settembre 2001
3 Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 11150 del 16 marzo 2015, Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 39500 del 24 settembre 2013
4 “ l’esenzione prevista dall’articolo 176 disp. att. c.p.p. si applica anche all’ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall’articolo 315, comma 3, cpp alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione dell’errore giudiziario non è limitato alle sole norme procedimentali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario..” nota Ministero della giustizia DAG.25/02/2016.0035810.U
5documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 176 disp. att. del presente codice.
6 Cassazione penale 22 giugno 2010 ,Puppa, 248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 3168
7 Vedi supra paragrafo d)
8 Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15209 del 13 aprile 2015
9 Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3346 del 2 dicembre 1998