Calendario del Processo Civile. Obbligo di fissazione delle Udienze
Calendario per le Udienze e per le altre incombenze. Il Processo Civile si auto-regolamenta. Il Giudice onerato a stendere una scaletta dei tempi processuali.

Fra le tante novità delle scorse settimane in materia di giustizia, segnalo una norma che è passata un po' in sordina. Si tratta dell'art. 1 ter della cosiddetta manovra di ferragosto (D.L. 13/08/2011, n. 138 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148) che ha introdotto l'obbligo del Giudice di fissare a priori le scadenze della procedura che gli capita a ruolo. Non immediatamente nè alla prima udienza, ma "quando provvede sulle istanze istruttorie".
Il Decreto Legge effettua un intervento di modifica dell'art. 81-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.
Riporto per esteso il testo della nuova norma:
Art. 1-ter. Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Sappiamo che in merito alla durata del processo i ricorsi ex "Legge Pinto" arrivano puntuali e numerosi in ogni Corte d'Appello e che, in generale, i Tribunali italiani hanno decisamente molta strada da fare.
E' alquanto singolare, quindi, che si proponga, nell'articolato, l'inciso: "nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo". Dovremmo aspettarci, pertanto, che il magistrato sia onerato della fissazione di una scaletta di incombenze da svolgersi in pochi mesi, il tutto in un'ottica di ultimazione della procedura in due, massimo, tre anni dalla proposizione della domanda.
Altrettanto singolare è il riferimento al necessario rispetto dei termini da parte anche del difensore, oltre che del magistrato e del consulente tecnico, non essendo chiaro in quale modo il difensore possa incidere nel ritardare il procedimento, visto le decadenze a tutto campo che contraddistinguono il suo operare.
La norma dovrebbe essere già in vigore per tutti i procedimenti instaurati dopo il settembre 2011.