Cenerentola e la Riforma del Condominio
Della riforma del condominio non si sente più parlare: che fine ha fatto?

Era il gennaio 2011 quando tutti gli organi di informazione davano notizia del passaggio al Senato della tanto attesa "riforma del condominio". Era denominata: “Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici”. Ci si aspettava un passaggio rapido alla Camera per una approvazione finale del testo di legge. Ma da mesi non se ne sente più parlare; che fine ha fatto la riforma del Condominio? Come la bella Cenerentola della favola, ha fatto la sua imperiosa comparsa, ha stuzzicato l'interesse di tutti e poi è scomparsa nell'anonimato dei disegni di legge in attesa di approvazione definitiva.
Cosa prevedeva la riforma?
Lo scopo della nuova disciplina era quello di renderne più trasparente e snella la gestione del condominio nonché ridurre l’attuale elevata litigiosità in materia.
Le novità più importanti riguardavano la figura dell’amministratore condominiale: doveva avere più poteri, ma di conseguenza anche maggiori responsabilità: si prevedeva l'obbligo di sottoscrivere una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. L’amministratore, si prevedeva, doveva iscriversi in un apposito registro pubblico, tenuto dalla Camera di Commercio, a garanzia di una maggiore tracciabilità e trasparenza della sue azioni. Si imponeva l'obbligo di agire velocemente contro i condomini morosi potendo ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale e sospensione dell'erogazione dei servizi condominiali.
Previsto anche un registro di contabilità, di riepilogo finanziario ed esplicativo della gestione, dove vengano indicate anche le questioni pendenti.
S’introduceva, con la modifica, con notevole abbassamento della soglia per la validità delle deliberazioni in seconda convocazione. Non era più necessario il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, essendo, invece, sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in rappresentanza d’un terzo del valore dello stabile. Nuove regole per la partecipazione con delega (con l’introduzione del divieto d’accaparramento delle stesse) e nuove disposizioni per la partecipazione all’assemblea del supercondominio con l’obbligatorietà della nomina, al superamento di determinate soglie numeriche, di un rappresentante del condominio facente parte della più ampia compagine (art. 67 disp. att. c.c.).
Modifiche anche in materia di destinazioni d'uso, prevista la possibilità di intervenire direttamente per le spese urgenti, ecc.
Ma la riforma introduceva anche delle novità non gradite agli addetti ai lavori. Fra tutte il problema della personalità giuridica, vale a dire dell'inquadramento o meno del condominio come persona autonoma e distinta rispetto ai condomini. E di conseguenza l'ambito di azione rispetto alle parti comuni, vale a dire quelle parti gestite proprio dall'amministratore. In un convegno organizzato dall'ANACI (amministratori di Condominio) qualche settimana fa si parlava del "Nuovo testo della Riforma del Condominio", segno evidente che il testo approvato alla Senato verrà rivisto pesantemente.
Si è parlato proprio della capacità giuridica del condominio e il Relatore della Proposta di Legge, On. Torrisi, si è così espresso: «Alcune proposte in quel senso complicherebbero la vita dei condominii, mettendo in discussione la proprietà stessa dei beni comuni".
Possiamo rispondere, allora, alla domanda iniziale: che fine ha fatto la riforma?
Possiamo immaginare l'attuale sforzo degli addetti ai lavori per la stesura di un nuovo testo, rimaneggiato in più parti e un nuovo impianto normativo.
Insomma, tutto da rifare.